Da tassare gli utili compensati con la riserva non affrancata
Realizza una distribuzione da tassare la compensazione contabile effettuata - nel bilancio di esercizio - tra gli utili prelevati dai soci nel corso dell’anno e la riserva in sospensione di imposta, non affrancata e accantonata a seguito della rivalutazione dei cespiti. Ad affermarlo è la sentenza 163/1/2016 della Ctp di Sondrio (presidente Cerracchio, relatore Bussani).
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di persone e dai relativi soci contro un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2010 emesso dall’agenzia delle Entrate. In particolare, il fisco aveva recuperato a tassazione la riserva in sospensione di imposta, non affrancata, costituita a seguito di una rivalutazione effettuata dalla società e ritenuta distribuita ai soci.
La società presenta ricorso, sostenendo che in realtà si era solo provveduto a effettuare un giroconto contabile tra le voci «soci c/prelevamento utili entro esercizio» e «riserva da rivalutazione Dl 185/2008».
La commissione tributaria respinge il ricorso e conferma l’operato dell’amministrazione finanziaria.
Nello specifico la società, avvalendosi delle disposizioni del Dl 185/2008, aveva provveduto alla rivalutazione di un fabbricato iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni materiali.
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva del 3%, era stato accantonato in una riserva in sospensione di imposta che avrebbe potuto essere affrancata pagando una imposta del 10%, e resa, quindi, libera ai fini di una sua distribuzione ai soci. La società aveva deciso di non affrancare la riserva.
Per i giudici la distribuzione della riserva in capo ai soci deriva dal seguente comportamento tenuto dalla ricorrente.
Nello stato patrimoniale del bilancio della società risultavano, tra le altre, imputate le seguenti voci:
«soci c/prelevamento utili entro esercizio»;
«riserva da rivalutazione
Dl 185/2008».
Il primo conto costituisce un credito della società nei confronti dei soci per gli utili che a loro sono stati distribuiti nel corso dell’anno.
Il secondo rappresenta, invece, la riserva in sospensione di imposta costituita a seguito della rivalutazione effettuata.
I giudici osservano che fino a quando i due conti hanno avuto autonoma e separata evidenziazione in bilancio non si poneva alcun problema ai fini dell’utilizzo della riserva non affrancata.
Nel momento, invece, in cui con un giroconto contabile la voce «soci c/prelevamento utili entro esercizio» è stata girata alla voce «riserva da rivalutazione Dl 185/2008» si ha avuto, come conseguenza, la distribuzione del saldo attivo di rivalutazione che, quindi, deve concorre a formare la base imponibile della società con tassazione in capo ai soci.
I giudici, puntualizzano, che si trattava di effettivi prelevamenti di utili avvenuti nel corso dell’anno e che nel momento in cui sono stai girati alla voce della riserva ne è derivato, indirettamente, la sua distribuzione. Inoltre, conclude il collego, considerato che il saldo attivo di rivalutazione imputato in bilancio è stato contabilizzato al netto dell’imposta sostitutiva, non è ravvisabile alcun credito di imposta in capo alla società stessa.
Magazzino, come liberare liquidità per una migliore gestione aziendale
di Alessandro Mattavelli