Il CommentoImposte

Dalla Ue stop ad altri reverse charge: basta la fattura elettronica

La Commissione europea si oppone alla richiesta presentata dall’Italia 15 mesi fa

di Raffaele Rizzardi

L’ipotizzata estensione del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili era nata con l’articolo 4 del Dl 124/2019, ma richiedeva l’autorizzazione europea per la deroga al regime ordinario, secondo cui debitore d’imposta è il cedente o prestatore. Il 17 dicembre 2019 il nostro Paese scrive alla Commissione europea per poter attuare questa disposizione, e dopo sei mesi, il 22 giugno 2020, con il documento COM(2020) 243, l’organo di governo dell’Unione europea si oppone alla richiesta presentata dall’Italia.

Ci vorranno altri quindici mesi perché venga data notizia di questa posizione europea, alla fine della risposta al question time in Parlamento (si veda l’articolo).

Oltre alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell’articolo 17 legge Iva, che contiene questa disposizione, anche la lettera precedente, a-quater), che prevede il reverse charge nelle prestazioni di servizi delle imprese consorziate al consorzio che deve fatturare al proprio committente in split payment, ha visto il diniego con il provvedimento del 26 giugno 2018, COM(2018) 484.

Vediamo ora le motivazioni della nostra richiesta. Nel caso di fatturazione con Iva di prestazioni a prevalente contenuto di manodopera e pertanto ad elevato valore aggiunto vi sarebbe un incentivo ad «aumentare artificialmente l’Iva a monte», cioè ad utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

La Commissione ritiene innanzitutto che le connesse misure in tema di imposte dirette e di responsabilità del committente per i contributi previdenziali siano già sufficienti per evitare di aggiungere l’obbligo di reverse charge.

Il mancato versamento dell’Iva da parte delle imprese che fatturano manodopera può essere contrastato, in primis, intensificando l’attività ispettiva nei loro confronti. A questo fine «l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dovrebbe essere estremamente utile per individuare e affrontare questo tipo di frode in uno stadio precoce». Pertanto la misura chiesta dall’Italia viene considerata non necessaria e non proporzionata.

L’amministrazione finanziaria italiana, con giusto orgoglio, presenta annualmente gli effetti positivi della fatturazione elettronica sul contrasto alle frodi Iva. Orgoglio che stiamo estendendo a livello europeo in vista del regime definitivo dell’Iva sulle cessioni intraunionali B2B: senza un sistema di interscambio europeo con una fatturazione elettronica standardizzata è impossibile immaginare qualsiasi controllo sul flusso delle fatture, verosimilmente dal 1° gennaio 2023, quando le imprese italiane riceveranno dall’estero fatture con la nostra Iva e, viceversa, dovranno fatturare con l’Iva del Paese dei loro clienti.