Controlli e liti

DECRETO FISCALE/4 - Copertura ampia per chi estingue il debito

di Antonio Iorio

Le varie definizioni degli atti o delle liti non prevedono effetti espliciti su eventuali procedimenti penali in corso per le vicende oggetto di sanatoria. Solo, infatti, per l’integrativa speciale sono citati espressamente i benefici per alcuni reati tributari. Ne consegue, in via generale, che la definizione della pretesa fiscale contenuta in un atto impositivo o in un Pvc, in base al Dl 119/2018, dovrebbe risultare del tutto irrilevante rispetto al procedimento penale instaurato per i medesimi fatti, definibili sotto l’aspetto fiscale.

In realtà, però, il Dlgs 74/2000 sui reati tributari prevede la non punibilità ovvero attenuanti della pena che potrebbero risultare integrate anche attraverso l’adesione ai nuovi istituti definitori e pertanto, in questo caso, la pace fiscale potrebbe comportare al contribuente anche benefici per la parte penale.

Vediamo in concreto i termini della questione. L’articolo 13 del Dlgs 74/2000 prevede la non punibilità per i reati di omesso versamento dell’Iva, delle ritenute, e di indebita compensazione se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Si tratta di violazioni che potrebbero ora essere definite attraverso la rottamazione (se già sia giunta la cartella) o (casi in verità più rari) attraverso la definizione delle liti, nel caso in cui sia pendente un contenzioso per tali inadempimenti.

L’articolo 13 bis, poi, per tutti i delitti tributari (dichiarazioni fraudolente, infedeli), in presenza della medesima estinzione del debito tributario, prevede l’abbattimento fino alla metà della pena e la non applicazione delle pene accessorie. Inoltre, è possibile richiedere il patteggiamento solo in presenza di tale estinzione.

La norma penale non prevede, ovviamente, i nuovi istituti di pace fiscale, tuttavia l’adesione ad uno di essi potrebbe integrare una causa di non punibilità o, molto più frequentemente, di riduzione della pena e di accesso al patteggiamento. La casistica è tutt’altro che rara. Si pensi alle numerose ipotesi in cui il Pvc, l’accertamento o la lite pendente contengano violazioni penalmente rilevanti (fatture false, infedele dichiarazione di ricavi con evasione superiore ai 150mila euro). Applicando letteralmente le previsioni penali, secondo cui è necessario il pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, l’adesione alla pace fiscale non comporterebbe alcun beneficio, in quanto non vengono corrisposte né sanzioni, né interessi (e nel caso delle liti pendenti si può giungere a versare solo il 20% della iniziale pretesa).

Se, invece, questi nuovi istituti si collocano nell’ambito delle speciali procedure conciliative e di adesione (previsti dai ripetuti articoli 13 e 13 bis), allora la pace fiscale comporterebbe anche i benefici penali. A favore di questa interpretazione, vi è la circostanza che le norme penali in esame non indicano una soglia minima di sanzioni da versare, prevedendo solo l’integrale pagamento di quanto dovuto dall’istituto deflattivo applicato che, per la pace fiscale, non contempla sanzioni né interessi e addirittura un abbattimento delle imposte.

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle precedenti rottamazioni, ha affrontato solo marginalmente il tema. Si ritiene, tuttavia, che l’adesione agli istituti definitori comporti anche la fruizione dei benefici penali: gli articoli 13 e 13 bis del Dlgs 74/2000 si rifanno, infatti, alle analoghe previsioni di favore del codice penale, conseguenti al risarcimento del danno della parte offesa.

In sostanza, se il legislatore ha ritenuto che null’altro è dovuto all’erario per la vicenda che si definisce, vi è da ritenere che non vi sia neanche altro da risarcire nel procedimento penale e pertanto non vi sarebbe ragione per escludere la fruizione dei benefici.

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