Controlli e liti

Definizione agevolata e avviso bonario per chiudere subito

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di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

In caso di verifica, le strade percorribili per ottenere l’abbattimento degli importi contestati con l’atto di recupero per crediti spettanti ma ritenuti indebitamente fruiti, attengono sia alla fase precontenziosa sia a quella giudiziale.

Tra gli istituti deflattivi del contenzioso va segnalata in primo luogo la possibilità di definire l’avviso bonario, se la violazione è emersa dalla liquidazione della dichiarazione. Inoltre, è possibile presentare istanza di autotutela, soluzione da percorrere soprattutto in caso di errori sulla qualificazione della fattispecie (si veda l’articolo a fianco). Per effetto della riforma dell’articolo 13 del Dlgs 471/97 a opera del Dlgs 158/2015, in caso di crediti non spettanti è percorribile la definizione agevolata al terzo delle sanzioni, soluzione invece non ammessa in modo espresso per i crediti inesistenti indebitamente compensati.

Analogamente, non parrebbe ammessa (le avvertenze riportate in calce agli atti di recupero non prevedono l'istituto) la possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione nonostante la Cassazione si sia espressa circa l’applicabilità (sentenza 8429/2017).

In caso di infruttuosità del tentativo extra giudiziale avviato, le censure sul merito della pretesa vanno esposte nel ricorso avverso l’atto di recupero ricordando che dal 2018, per gli importi di credito contestato fino a 50mila, opera la mediazione tributaria (articolo 17-bis del Dlgs 546/92). Infine, è applicabile l’istituto della conciliazione giudiziale (articolo 48 del decreto 546).

Tra i motivi di difesa, oltre a quelli finalizzati a dimostrare, ad esempio, l’esistenza del credito o la tardività dell’atto, va segnalata la posizione favorevole espressa nella sentenza 192 del 19 ottobre 2017 dalla Ctr di Trieste secondo cui risulta illegittimo l’accertamento per compensazioni con crediti disponibili effettuate per un ammontare superiore a 516.456,90 euro, ma entro il limite di 700mila euro introdotto dal 2014, se l’atto è stato notificato dopo l’innalzamento del limite ad opera del Dl 35/2013. Questo aumento ha reso di fatto la condotta del contribuente non più sanzionabile in applicazione del principio del favor rei.

Sempre in termini di difesa va, infine, tenuto conto delle ipotesi nelle quali è prevista una procedura specifica di accertamento della spettanza del singolo credito d’imposta. Un esempio è quello del credito per l’incremento occupazionale (articolo 8, comma 2, del Dm 311/98) per cui è prevista la preventiva notifica dell’atto di revoca del beneficio (Cassazione 21586/2015).

Infine, con la legge di bilancio 2018 le Entrate possono sospendere per 30 giorni i pagamenti con F24 mediante compensazione di crediti per verificare la sussistenza di profili di rischio (comma 49-ter dell’articolo 37 del Dl 223/06), ma questa novità non ha interrotto gli accertamenti sulle compensazioni operate in passato.

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