Controlli e liti

Definizione liti pendenti «condizionata» dalla rottamazione cartelle

di Salvina Morina e Tonino Morina

La chiusura delle liti pendenti entra nel vivo ed i contribuenti devono decidere se avvalersi della definizione agevolata o proseguire il contenzioso. Sono definibili le liti «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte», cioè all'ufficio delle Entrate entro il 24 aprile 2017.

Non sono definibili le liti nelle quali l’agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente. Sono, quindi, escluse dalla definizione le liti nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, anche se inerenti ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate.

Chi si è avvalso della “rottamazione cartelle” per una parte del ruolo, può fruire anche della chiusura lite per la restante parte, ma solo congiuntamente alla rottamazione, con la conseguenza che la conclusione positiva dell’una influenza il buon esito dell’altra.

Domanda da presentare entro il 2 ottobre 2017
Per avvalersi della chiusura delle liti pendenti, si deve presentare, entro il 2 ottobre 2017, la specifica domanda all’ufficio dell’agenzia delle Entrate, compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017.
La domanda di definizione deve essere presentata anche nei casi in cui le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione delle cartelle di pagamento, cosiddetta rottamazione cartelle, di cui all’articolo 6 del decreto legge 193 del 2016, sono maggiori o uguali all’importo lordo dovuto per la definizione della lite; non si dovrà perciò effettuare alcun versamento, ma resta l’obbligo di presentare ugualmente la domanda entro il 2 ottobre 2017.

Quando la lite è pendente ed è definibile
Per avvalersi della definizione agevolata, è necessario che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, al 24 aprile 2017 e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate. È, inoltre, necessario che «alla data di presentazione della domanda, …, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva» (paragrafo 2, “pendenza della lite”, circolare 22/E del 28 luglio 2017).

Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del Dlgs 546 del 1992, a condizione che entro il 24 aprile 2017 sia stato notificato all’ufficio il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.

Esclusi dalla definizione
Sono esclusi dalla definizione agevolata:
• i rapporti esauriti alla data del 24 aprile 2017, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione, o già regolati da sentenze emesse dalla Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito, cioè alla Commissione tributaria regionale;
• i rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito;
• sono, inoltre, esclusi dalla chiusura delle liti, i rapporti per i quali, alla data del 24 aprile 2017 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria di cui all’articolo 17 – bis del Dlgs 546/92, o la conciliazione giudiziale, di cui agli articoli 48, 48-bis e 48-ter dello stesso decreto. Al riguardo, si ricorda che la mediazione tributaria «si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata» (circolare 38/E del 29 dicembre 2015, paragrafo 1.7.4). Per la conciliazione tributaria, gli articoli 48, comma 4, e 48-bis, comma 3, del decreto legislativo 546 del 1992, stabiliscono che la conciliazione fuori udienza «si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo», mentre la conciliazione in udienza «si perfeziona con la redazione del processo verbale» da parte del segretario della commissione tributaria competente (si veda la circolare 38/E del 2015, paragrafi 1.11.2 e 1.11.3).

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