Detrazione Iva, vince la «sostanza»
Nella detrazione dell'Iva le condizioni sostanziali devono sempre prevalere su quelle formali. Il principio di neutralità dell'imposta, infatti, esige che in assenza di frodi o pratiche palesemente elusive, la detrazione dell'Iva sia comunque accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti anche in presenza di violazioni formali.
Ne consegue che l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisisti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre al soggetto passivo, per detrarre tale imposta, condizioni supplementari che possano vanificare l'esercizio del diritto di detrazione stesso.
A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 20042 depositata ieri.
La contestazione
A una cooperativa era disconosciuta la detrazione Iva in quanto non aveva conservato le copie delle autofatture registrate e predisposte dalla stessa cooperativa per i propri soci. Non era in discussione quindi l'esistenza dei documenti tantomeno il pagamento dell'imposta. Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, la mancata conservazione delle autofatture era sufficiente per negare il diritto alla detrazione dell'imposta in capo alla cooperativa.
La Suprema Corte ha censurato il comportamento dell'Ufficio. Secondo i giudici di legittimità, nel caso concreto era evidente la natura formale della violazione essendo in discussione la registrazione delle fatture, in assenza di una copia cartace, ma la contestazione non teneva conto della peculiarità della fattispecie caratterizzata dal fatto che le fatture non conservate erano state emesse dalla medesima cooperativa. In base al Dpr 633/1972, infatti, i passaggi dei prodotti agli enti, alle cooperative, e a altri organismi associativi per la vendita si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti. In tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura per i successivi adempimenti. Da qui la censura dell'operato dell'Agenzia e una condanna alle spese anche elevata che si spera serva ad esempio per evitare in futuro contenziosi su vicende in cui la buonafede dei contribuente è del tutto palese.
Cassazione, sentenza n. 20042/2017