Controlli e liti

Detrazioni dei familiari, il superamento della soglia non va valutato su base annuale

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di Antonio Zappi

Il limite di reddito di 2.840,51 euro, che consente di poter considerare un familiare fiscalmente a carico, va considerato in riferimento all’intero periodo d’imposta e, quindi, non possono essere valutati gli specifici mesi dell’anno nei quali tale reddito è stato prodotto. Per il Fisco, quando il suddetto limite viene complessivamente superato nel periodo d’imposta, un familiare non può essere considerato a carico anche per quella parte dell’anno nella quale egli fosse privo di reddito (da ultimo, circ. n. 15/E/2017, par. 1.4.8).

Tuttavia, sia la legge che le istruzioni dei modelli dichiarativi affermano che la fruizione delle detrazioni per familiari è da rapportare a mese e non risulta alcuna previsione esplicita che imponga di dover verificare il superamento della soglia quantitativa di reddito solo su base annuale unitaria, di talché, con una non recentissima, ma originale sentenza, la Ctp di Terni (n. 116/2/15) ha statuito che la detrazione può ben competere per tutti quei mesi del periodo di imposta in cui un familiare, per insufficienza di reddito, risulti concretamente a carico di un altro.

Nel caso di specie, una contribuente, rimasta vedova nel mese di settembre, aveva richiesto per 9/12 le detrazioni per coniuge a carico all’interno della dichiarazione dei redditi da lei presentata per conto del de cuius, nonostante, per effetto della pensione di reversibilità percepita dopo la morte del marito, dal mese di ottobre fino alla fine del periodo di imposta ella avesse percepito redditi concorrenti alla formazione del reddito complessivo sopra la citata soglia di euro 2.840,51.

Secondo le Entrate, sforando complessivamente nel periodo d’imposta il limite quantitativo, la vedova non poteva considerarsi a carico neppure per la parte dell’anno in cui era stata priva di redditi, mentre quanto richiesto dal coniuge superstite veniva definito in atti come esclusivamente finalizzato al «tentativo di aggirare una norma estremamente chiara», affermazione evidentemente non condivisa dai giudici ternani.
Sebbene, allora, ogni pronunciamento risolva una specifica ipotesi, non può sfuggire come i medesimi princìpi espressi dai giudici umbri possano trovare anche un’analogica estensione.

Ad esempio, un genitore potrebbe anche valutare la richiesta di detrazione nel mod. 730/Redditi 2018 per un figlio che, parzialmente inoccupato nel 2017, avesse lavorato con un contratto di tre mesi solo a partire dal mese di ottobre, percependo 3.000 euro di reddito Irpef.

Aderendo, infatti, all’impostazione dei giudici ternani ed in quanto l’articolo 12 del Tuir non nega espressamente il diritto, anche in questo caso il genitore potrebbe fruire dei 9/12 della detrazione, in quanto il reddito percepito dal figlio determinerebbe la decadenza dello status di familiare a carico solo per gli ultimi tre mesi dell’anno e tale richiesta potrebbe interessare non solo la imminente tornata dichiarativa, ma potrebbe far rivalutare anche situazioni dichiarative similari di pregresse annualità per le quali non siano ancora spirati i termini per presentare una integrativa a favore od una istanza di rimborso, al fine di chiedere al Fisco di non negare un diritto soggettivo che spetta anche se non è richiesto in una dichiarazione (Ctr Bari, sez. Lecce, n. 2235/23/15).

Ctp Terni, sentenza 116/2/2015

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