In Dogana i componenti destinati a essere riuniti vanno qualificati come oggetto smontato
Il giudice è chiamato a verificare la corrispondenza concreta tra ciò che entra in libera pratica e la voce di tariffa che meglio ne esprime la natura
La sentenza 543/3/2025 della Cgt del Piemonte conferma e chiarisce un principio applicativo di grande rilievo nella disciplina doganale: la regola generale di interpretazione 2A del regolamento Ue 2658/87 deve essere applicata valutando la sostanza materiale dell’operazione e non il mero dato formale delle dichiarazioni doganali. Secondo la Corte, un insieme di componenti importati separatamente va qualificato come oggetto presentato smontato in Dogana quando, in base a elementi oggettivi, risulti...
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Corte di Giustizia Tributaria





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