Detrazioni Iva, la stretta penalizza di più i «trimestrali»
Tempi stretti per annotare i documenti d’acquisto ed esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva con l’entrata in vigore della manovrina. La modifica potrebbe mettere a repentaglio il recupero dell’imposta se non ci si adegua alle nuove tempistiche, decisamente ridotte rispetto a quelle cui sono abituati gli operatori.
Con la modifica apportata dal Dl 50/2017 all’articolo 19 del Dpr 633/1972 il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più con quella relativa al secondo anno successivo.
Nessuna modifica è invece prevista in relazione al rapporto tra detrazione ed esigibilità: il diritto alla detrazione continuerà a essere ancorato al momento in cui l’imposta diviene esigibile.
Contestualmente viene adeguato l’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che i documenti d’acquisto debbano essere annotati nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Dal lato pratico, se non verranno apportate modifiche in sede di conversione, bisognerà rispettare le nuove tempistiche per non vedersi sfumare la possibilità di recuperare l’imposta. Questo comporterebbe, ad esempio, che le fatture di acquisto datate dicembre 2017 dovranno essere annotate entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017), ossia avendo a disposizione circa quattro mesi, nella speranza di una consegna puntuale da parte del fornitore (e fermo restando la distonia con il maggior termine per la regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97).
Le modifiche potrebbero avere effetti particolarmente penalizzanti per i soggetti che liquidano l’imposta con periodicità trimestrale. Potrebbe infatti accadere che la fattura “dimenticata”, relativa al quarto trimestre, venga “rinvenuta” solamente a maggio in fase di raccolta dei documenti per la liquidazione del primo trimestre dell’anno successivo, e quindi oltre il termine ultimo per esercitare la detrazione. Si pone quindi il dubbio circa la compatibilità delle citate norme, così novellate, con le disposizioni comunitarie.
Sul punto si può osservare che l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE stabilisce solamente che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile. Come confermato anche nella sentenza della Corte Ue del 28 luglio 2016 (relativa alla causa C-332/15, Del Ferro), il diritto alla detrazione va esercitato, in linea di principio, durante lo stesso periodo in cui esso è sorto, ossia nel momento in cui l’imposta diviene esigibile.
Resta quindi da capire se, come già ammesso dalla Corte di giustizia in relazione al vecchio termine «biennale» entro cui esercitare la detrazione (sentenza dell’8 maggio 2008, relativa alle cause riunite C-95/07 e C-96/07, caso Ecotrade), il nuovo termine, oltre il quale non si potrebbe procedere col «recupero» dell’imposta, sia compatibile con i principi di neutralità ed effettività.
Ciò che invece pare evidentemente in contrasto coi predetti principi è la totale assenza di una disciplina transitoria, ovvero di una previsione circa l’esercizio del diritto alla detrazione in relazione ai documenti precedenti al 2017, ma non ancora registrati. La norma, così scritta, precluderebbe (ma così non può essere) la detrazione della relativa imposta, visto che con le nuove tempistiche la detrazione avrebbe dovuto essere esercitata entro febbraio, ossia prima ancora dell’entrata in vigore delle modifiche.
Il risultato è quello dell’evidente violazione del principio di effettività, visto che non si tratterebbe solamente di rendere (eccessivamente) difficile l’esercizio del diritto alla detrazione, bensì di renderlo impossibile. Si rende quindi necessario, ad avviso di chi scrive, una modifica mirata quanto meno alla rimozione di tale effetto in sede di conversione del decreto. Sarebbe inoltre auspicabile anche una revisione del termine entro cui esercitare la detrazione.