Imposte

Dividendi esteri con esame analitico

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di Alessandro Germani

Il regime di imposizione integrale dei dividendi (articolo 89, comma 3, del Tuir) trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società conduit “figlia”, in base alla direttiva madre-figlia 90/435/Ce, ma “provenienti” da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. A tale conclusione perviene il principio di diritto 20 pubblicato il 31 dicembre 2018. Vediamone la portata.

In base all’articolo 89 comma 3 del Tuir l’esclusione dal reddito in capo alla società ricevente del 95% degli utili si applica a quelli provenienti da soggetti non residenti, se diversi da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell’interpello ex articolo 167 comma 5 lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 87, comma 1, lettera c). La ratio della norma è di evitare triangolazioni sui dividendi che consentano ai soci residenti in Italia di percepire utili, detassati negli ordinamenti di produzione, attraverso la partecipazione in società interposte (conduit), localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata (circolare 28/E/2006 paragrafo 24 e 35/E/16 paragrafo 3.1). Per tale motivo viene utilizzata la definizione di utili “provenienti”. Il regime di integrale tassazione si applica, infatti, ai dividendi relativi a:

•partecipazioni dirette in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

•partecipazioni indirette in società paradisiache, detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più società intermedie che non siano localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In presenza, quindi, di dividendi da società residenti in Stati a fiscalità privilegiata percepiti da una società italiana attraverso il controllo di strutture conduit non privilegiate, il dividendo concorrerà parzialmente al reddito della società italiana in caso di esito positivo dell’interpello ex articolo 167, comma 5, lettera b) del Tuir, ovvero se dalle partecipazioni non consegue, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Conseguentemente, nel principio 20 l’Agenzia afferma che il suo esame non può essere limitato all’applicazione di criteri generali predeterminati, ma dovrà essere effettuato caso per caso. L’analisi specifica si basa, piuttosto che su semplici quantificazioni del carico fiscale subìto dagli utili percepiti dalla madre italiana, sulla circostanza che la partecipazione nel soggetto localizzato nel tax haven non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera congrua. Il fatto, quindi, che l’intermedia Ue abbia ottenuto la disapplicazione Cfc ex articolo 167, comma 8-bis, non essendo considerata una “costruzione di puro artificio”, non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l’imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 20/2018

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