Contabilità

Domanda di concordato con riserva anche senza delibera degli amministratori

di Romina Morrone

È fondato e va accolto il ricorso contro la sentenza di fallimento che ha ritenuto necessaria le previa delibera degli amministratori della società per la presentazione della domanda di concordato con riserva. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 20725 del 4 settembre.

I fatti

Una Srl e il suo amministratore unico impugnano per Cassazione la sentenza con la quale la Corte di appello ha rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento della società. Il fallimento è stato pronunciato a seguito dell’inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva, presentata senza previa deliberazione dell’unico amministratore. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto necessario il rispetto delle formalità previste dall’articolo 152, comma 2 della legge fallimentare già al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva, e non invece al momento della presentazione della proposta, del piano e della documentazione come previsto dall’articolo 161, commi 2 e 3, legge fallimentare. La Corte ha accolto il ricorso.

L’ordinanza

I giudici di legittimità hanno dato atto del contrasto, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, sulla necessità che le formalità previste dall’articolo 152, legge fallimentare (assunzione della decisione da parte dell’organo competente, verbalizzazione notarile e pubblicità) siano rispettate anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. Hanno risolto i dubbi, richiamando un proprio precedente (Cassazione, sezione 1, n. 598/17), secondo il quale, ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva ex articolo 161, comma 6, legge fallimentare, è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa «la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice. Sulla base di tale scissione, la Corte ha concluso che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall’articolo 152, legge fallimentare devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.

Cassazione, I sezione civile, ordinanza 20725 del 4 settembre 2017

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