Donazioni agevolate per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia
Il beneficio, non solo tributario, introdotto dalla legge 232/2016 a favore delle persone fisiche titolari di patrimoni di elevato valore, che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese, è stato oggetto di uno Studio (il n. 100/2017/T) di recente diffuso dal Consiglio nazionale del notariato, nel quale, dopo un commento sulle caratteristiche generali di questa disciplina (con uno specifico focus sui vari dubbi di costituzionalità che essa solleva), si compie una approfondita analisi degli aspetti della normativa in questione che coinvolgono l’applicazione dell’imposta di successione e donazione.
L’articolo 1, comma 158, legge 232/2016, dispone infatti, per questi soggetti, che l’imposta sulle successioni e donazioni «è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione». Si tratta, quindi, non di una imposizione sostitutiva (come nel caso del beneficio che la disciplina in questione dispone ai fini dell’Irpef) bensì in una vera e propria esenzione totale su talune situazioni altrimenti colpite dal tributo (e cioè sui beni e sui diritti esistenti all’estero e che siano oggetto di successione o di donazione di una persona residente in Italia).
Oggetto di agevolazione sono dunque le successioni e le donazioni il cui dante causa sia il neo-residente che ha esercitato l’opzione per la flat tax nonché i suoi familiari ai quali essa sia stata estesa. L’agevolazione invece non spetta per le donazioni e successioni delle quali i neo-residenti (o i loro familiari) siano beneficiari.
Pertanto, in deroga al principio per il quale l’imposta sulle successioni e donazioni opera, nei confronti dei residenti, in base al criterio della “tassazione mondiale” («in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero»), il nuovo regime, invece riduce la rilevanza ai fini delle imposte in esame ai soli beni situati nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo oggettivo, l’unico requisito richiesto risulta essere quello della validità dell’opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis del Tuir: nel senso, non solo, del valido esercizio della stessa - per avere, a sua volta, il contribuente i requisiti a tal fine richiesti - ma anche della sua perdurante validità nel tempo.
Quindi, non solo sarà necessario che, al momento in cui la successione si apre ovvero la donazione è effettuata, gli effetti dell’opzione risultino operanti (atteso che, diversamente, il beneficio non spetterà sin dall’origine). Altresì dovrà accertarsi che, successivamente a tale momento, non sia intervenuta una di quelle cause di decadenza dal regime di cui all’articolo 24-bis che, seppur materialmente verificatesi dopo la verificazione della fattispecie imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, travolgono il regime della flat tax con efficacia retroattiva, operando, quindi, quale causa di decadenza rispetto all’agevolazione in commento.