Doppio binario sulle spese R&S
La circolare 11/E/2017 ricorda che per i contribuenti minori le spese di ricerca di base e applicata sono deducibili per cassa, sulla base delle nuove norme del Milleproroghe (articolo 13-bis, Dl 244/2016). Viceversa, nel caso in cui ora tali spese siano classificabili fra quelle di sviluppo e abbiano le caratteristiche per soddisfare «la definizione generale di onere pluriennale prevista dall’Oic 24», si adotterà il criterio dell’imputazione per competenza.
In un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, il fisco fa discendere la corretta determinazione del reddito imponibile per questi soggetti rinviando il trattamento fiscale a norme civilistiche, avendo come linea guida la teorica pluriennalità della spesa di sviluppo. Tuttavia, bisogna ricordare che – sia per il credito d’imposta per R&S sia per il patent box – rileva solo l’imputazione per competenza, il che crea un doppio binario tra l’imputazione fiscale e le modalità di calcolo dell’agevolazione. Non solo: un altro problema che si pone è ricollegabile al periodo transitorio (cioè il 2017), in cui le imprese minori effettueranno la variazione del criterio per la determinazione del reddito imponibile da quello di competenza a quello di cassa.
La circolare non fa alcun riferimento rispetto al problema dell’imputazione dell’investimento in R&S e della relativa determinazione del beneficio fiscale, se non delineando un principio generale che prevede che «gli stessi concorrano a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza».
Tipico è il caso in cui siano stati erogati degli acconti per consulenze professionali che possano essere annoverate fra le spese di sviluppo (con inevitabili conseguenze sia per il credito R&S sia per il patent box). In tale contesto, per la determinazione delle agevolazioni fiscali sarà fondamentale rifarsi, sempre e comunque, al principio di competenza che in questo caso “corrisponderà” forzosamente con i criteri per la determinazione del reddito, per i soli periodi transitori di applicazione delle nuove disposizioni.