Imposte

Doppio canale per i maxibonus

immagine non disponibile

di Diego Avolio e Alessandro Mastromatteo

Due opzioni per ottenere un supporto interpretativo dall’agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) per accedere ai benefici connessi al super e iper-ammortamento di beni e software destinati all’impresa 4.0. In effetti, per fruire di tali incentivi , le imprese possono trovarsi nella difficoltà di interpretare le norme fiscali ovvero di comprendere se i beni o i software acquisiti rientrano negli elenchi previsti dagli allegati A e B della legge 232/2016. Proprio per questo motivo l’agenzia delle Entrate e il Mise hanno messo a loro disposizione due strumenti di dialogo per rispondere in modo tempestivo ai dubbi che giorno dopo giorno si pongono in relazione alla specifica materia. I due strumenti hanno natura e effetti del tutto autonomi e con obiettivi nettamente distinti.

L’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti l’ormai consolidato strumento dell’interpello ordinario di cui all’articolo 11 della legge 212/2000 (statuto del contribuente). Questo strumento è, come si ricorda, vincolato a tutta una serie di regole che disciplinano in modo dettagliato le modalità di presentazione dell’istanza, il contenuto dell’istanza, la tempistica di risposta e gli effetti derivanti dalla risposta o dalla mancata risposta. In particolare, in relazione agli incentivi in esame l’Agenzia ha specificato che l’istanza deve essere diretta a chiedere chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione delle regole fiscali.

Per quanto riguarda il Mise lo strumento di dialogo, che è volto a dirimere i dubbi relativamente all’agevolabilità o meno dei beni che l’impresa intende acquisire, è molto più snello e non trova riscontro in alcuna normativa. In effetti, l’istanza di parere va inviata all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi.

Entrambi gli strumenti, però, per essere attivati è necessario che si sia in presenza di una specifica situazione d’incertezza, deve riferirsi a un caso concreto e l’istanza deve essere debitamente circostanziata con una dettagliata descrizione della fattispecie considerata.

Per quanto riguarda la tempistica, mentre la risposta dell’agenzia delle Entrate deve necessariamente avvenire entro 90 giorni (più eventuali altri 60 giorni nel caso di richiesta di una documentazione integrativa), quella del Mise (anche se la volontà sarebbe di rispondere entro 60 giorni) non essendo normata non vincola l’ufficio ad una risposta in tempi preordinati. A dire il vero il Mise nel convegno di martedì a Milano di Bureau Veritas (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) ha specificato che la sua volontà è di utilizzare sempre di più lo strumento delle Faq per rispondere in modo generalizzato ai principali problemi proposti dai contribuenti in luogo di rispondere in modo diretto alle specifiche richieste di ogni singolo utente. È evidente che questa scelta riguarderebbe i quesiti più ricorrenti e meno complessi. Sempre nell’intervento di martedì l’agenzia delle Entrate, da parte sua, ha voluto sottolineare che nel caso in cui l’impresa deve richiedere, contestualmente, dei chiarimenti interpretativi in materia tributaria e una risposta per l’eligibilità di un bene all’agevolazione, può presentare un’istanza unica all’agenzia delle Entrate che provvederà in autonomia a chiedere al Mise la relativa risposta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©