Due vie per abbattere il prelievo sulla vendita di beni intangibili
Un tema ampiamente dibattuto nell’ambito degli intangibili è rappresentato dalla questione sulla tassazione della cessione di beni immateriali. Gli aspetti più controversi concernono in il trattamento fiscale derivante dalla cessione dei beni intangibili prodotti internamente e quelli che sono completamente ammortizzati. Le scelte fiscali si riducono sostanzialmente a due: da un lato la tassazione rateizzata ex articolo 86 del Tuir e dall’altro la possibilità di detassare parzialmente la plusvalenza nell’ambito del regime del patent box, per i beni cui è applicabile, ad esempio i brevetti (si veda la lista completa nella scheda).
Tassazione rateizzata
In tema di tassazione rateizzata ci sono diversi aspetti da focalizzare. Il primo discrimine è costituito dalla classificazione funzionale dell’intangibile oggetto della cessione:
nel caso in cui il bene ceduto risulti funzionalmente strumentale all’attività, l’eventuale plusvalore costituirà una plusvalenza, eventualmente rateizzabile ex articolo 86 del Tuir;
nel caso in cui il bene sia stato prodotto per la successiva rivendita o costituisca l’oggetto dell’attività economica, il corrispettivo ottenuto confluirà fra i ricavi, in applicazione della medesima norma del Testo unico.
Il secondo discrimine è costituito dal valore rilevante ai fini fiscali e dalla sua relativa contabilizzazione per il calcolo dell’eventuale plusvalenza. Sopperisce a tale casistica una illuminante risoluzione delle Finanze, 10 agosto 1991, protocollo 9/611 che affronta e risolve in modo inequivocabile la questione. Il documento delinea l’ipotesi di spettanza della tassazione rateizzata anche in presenza di un bene immateriale che non sia mai stato contabilizzato o transitato dalla contabilità aziendale.
A complemento di quanto precede - come meglio specificato dalla circolare di Assonime n. 13 del 27 febbraio 2001 - è sufficiente che il bene immateriale pur non iscritto in contabilità sia giuridicamente tutelato, determinando così una sorta di iscrizione virtuale dell’intangibile fra gli asset immobilizzabili del possessore. Inoltre, relativamente alla determinazione del costo fiscale dell’intangibile da raffrontare con il corrispettivo pattuito per la cessione del medesimo bene immateriale, diviene fondamentale individuare l’esercizio dal quale far decorrere l’ammortamento fiscale.
L’ammortamento fiscale
A questo proposito l’Oic 24 dispone che l’ammortamento debba iniziare dal momento in cui l’intangibile sia disponibile e contestualmente pronto per l’uso. Questo tra l’altro significa che la capitalizzazione dei costi di sviluppo avrà luogo fino al momento in cui: in caso di realizzazione interna in economia, il progetto sarà completato; in caso di acquisto, quando l’impresa ne avrà acquisito la titolarità del diritto. A conferma di ciò, nella circolare n. 1 del 2008 della Guardia di finanza si indica come timing per il decorso dell’ammortamento «la data dell’acquisto del diritto, indipendentemente dall’utilizzazione». Relativamente alla durata dell’ammortamento, più volte la Cassazione si è espressa (pronuncia 16673/2016), nel senso che a tal fine rilevano da un lato il titolo giuridico in base al quale l’intangibile viene utilizzato e dall’altro la durata del titolo medesimo.
I beni in economia
Infine, rispetto al valore iniziale del bene immateriale, nessun problema sull’acquisto da terzi dell’intangibile, mentre qualche dubbio si pone sui beni costruiti in economia. Le difficoltà appaiono maggiori per effetto delle modifiche apportate alle modalità di rilevazione e contabilizzazione delle spese di ricerca, che dal 2016 non sono più capitalizzabili. Il legislatore afferma che la valutazione dei beni immateriali ottenuti anche tramite le spese di studio e di ricerca sostenute dall’azienda, deve avvenire logicamente non tenendo conto di quanto già spesato a conto economico.
Resta da precisare - e si rende opportuno un intervento chiarificatore - da quale momento l’azienda debba capitalizzare i costi per addivenire ad uno dei beni contemplati nel richiamato articolo 103 del Tuir. Per l’individuazione del passaggio fra le singoli voci di spesa alla voce «Immobilizzazioni immateriali in corso e/o di sviluppo» e successivamente ai singoli beni immateriali una volta completata la loro realizzazione, è possibile ricorrere all’Oic 24, in base al quale i costi sono capitalizzabili dal momento in cui inizia un progetto e diventa «ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto».