Controlli e liti

Effetto a catena sulla definizione agevolata: è valida per tutti gli obbligati

di Roberto Bianchi

La definizione della controversia da parte del sostituto si rivela efficace anche nei riguardi del sostituito. In tale logica, è stato circostanziato che «il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei princìpi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’articolo 1306 Codice civile, riguardante l’estensione del giudicato, non essendo d’ostacolo a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall’articolo 1294 Codice civile, secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto. [...] La definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri».

A stabilirlo è l’ordinanza 13282/2017 della Corte di Cassazione.
Un contribuente ha presentato ricorso nei confronti dell’agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale, in una controversia riguardante la confutazione di un avviso di accertamento Irpef afferente l’anno 2000 e relativo a compensi da lavoro dipendente che una Spa non aveva assoggettato a ritenuta d’acconto, provvedendo successivamente a condonare il pvc emesso nei suoi confronti, la Ctr Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello dell’Agenzia e riformava la sentenza emessa dai giudici di prime cure, che aveva accolto il ricorso del contribuente, disconoscendo che la definizione agevolata perfezionata dal sostituto di imposta potesse essere valida anche per il sostituito.

Con un unico motivo di ricorso, adducendo l’erronea e la falsa applicazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 15 e del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, con riferimento all’articolo 360 C.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente ha sostenuto che la definizione operata dalla società inibisce qualsivoglia accertamento nei confronti dei dipendenti per le fattispecie sanate e che, pertanto, i giudici d’appello hanno sbagliato nel ritenere che il condono perfezionato dal sostituto di imposta non manifesti i propri effetti anche nei confronti del sostituito.

A parere dei giudici la censura risulta essere fondata in quanto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’articolo 1306 C.c., afferente l’estensione del giudicato, non essendo di intralcio a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nel caso di specie la presunzione, stabilita dall’articolo 1294 C.c., secondo la quale i condebitori sono considerati obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto (Cass. 10/09/2014, n. 19034; Cass. 24/07/2014, n. 16819; Cass. 25/06/2003, n. 10082).
Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente a oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente obbligati, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri in quanto ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione la cui estinzione, sebbene intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che valere anche nei confronti di tutti gli altri.

L’ordinanza n. 13282/2017 della Cassazione

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