Entro 30 giorni il Dm sull’esigibilità
Per l’operatività della riforma dello split payment introdotta dal Dl 50/2017 bisognerà apettare l’approvazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, di un decreto del Mef che dovrà fissare le modalità attuative. La maggiore criticità da definire è costitutita dall’esigibilità dell’imposta. Ad oggi, infatti, gli enti destinatari di fattura elettronica sono soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 6 del Dpr 633/72: l’esigibilità coincide con il pagamento.
In tale contesto, il Dm 23 gennaio 2015 aveva sostanzialmente confermato tale principio, dettando quale regola generale quella della coincidenza dell’esigibilità con il momento del pagamento della fattura (si veda il primo comma dell’articolo 3), con possibilità peraltro di anticiparla al momento di ricevimento della fattura (comma 2 dello stesso articolo 3). Di fatto, fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72, era il cedente che poteva scegliere se fruire dell’esigibilità differita o meno; dal 1° gennaio 2015 la scelta è in capo a chi riceve la fattura. Fatta eccezione per talune casistiche limitate, si trattava di enti già destinatari di Iva ad esigibilità differita.
Ora, con l’estensione della platea dei destinatari di split payment, una disposizione normativa che consentisse indiscriminatamente di posticipare l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento sarebbe in contrasto con il principio generale secondo il quale l’esigibilità deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione. La soluzione più probabile è che invece si leghi l’esigibilità al ricevimento della fattura; ma per avere certezze sui tempi, anche in termini di controlli, la strada passa, ancora una volta, per la fatturazione elettronica.
In ogni caso, anche legando l’esigibilità alla ricezione delle fatture, si avrebbero sfasamenti temporali rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. Si pensi al caso di consegna beni con documento di trasporto nel mese di agosto e fattura emessa il 15 settembre: sarebbe di fatto impossibile per l’acquirente inserire la fattura nella liquidazione di agosto (mese di effettuazione dell’operazione), come invece oggi accade ad opera del cedente e in assenza di split payment.
Una volta individuate le regole per determinare l’esigibilità, per il versamento non vi dovrebbero essere differenze rispetto a quanto oggi previsto dal Dm 23 gennaio 2015: se l’acquirente è soggetto Iva (compresi gli enti non commerciali che operano in ambito commerciale), l’imposta deve concorrere come debito e come detrazione (se e in quanto esercitabile) nella liquidazione relativa al mese in cui si ha esigibilità; se l’acquirente non è soggetto Iva (compresi gli enti con partita Iva che operano in ambito istituzionale), l’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità.