Esterometro, comunicazione dati limitata alle operazioni da registare
Il 30 aprile sarà la prima scadenza per il nuovo adempimento dell’esterometro e sempre di più si sente la necessità di chiarire diversi aspetti operativi, per evitare errori o per evitare di inviare informazioni non richieste. Proprio a questo fine è arrivata ieri la circolare Assonime 10 che, affrontando l’esecuzione dell’adempimento, ha fornito qualche spunto interpretativo di sicuro interesse.
In primo luogo, è da segnalare l’analisi fatta da Assonime sulle operazioni per le quali manca in modo assoluto la rilevanza Iva e che quindi non sono soggette a registrazione. Assonime parte da quanto espresso dall’agenzia delle Entrate con la risposta 85/E/2019 e specifica che, anche in base al punto 4.1.3 del provvedimento del 30 aprile 2018, vanno indicate nell’esterometro solo le operazioni soggette a registrazione. In effetti, un’interpretazione differente imporrebbe all’operatore di comunicare tutte le prestazioni e le cessioni ricevute all’estero da operatori non residenti, anche se non rilevanti, con una forzata emissione di un’autofattura.
In altre parole si ritiene, anche andando al di là di quanto sostiene Assonime, che le certificazioni dei corrispettivi ricevute da soggetti non residenti vanno inserite nello spesometro in tutti quei casi in cui per norma il cessionario committente è obbligato a autofatturare o a registrare le fatture ricevute. Questo comporta che debbano essere inserite anche operazioni fuori campo Iva tutte le volte che le stesse sono da documentare con fattura o autofattura, come ad esempio tutte le operazioni di cui all’articolo 21 comma 6 bis del Dpr 633/72.
I soggetti non residenti identificati in Italia, come ampiamente chiarito dall’agenzia delle Entrate con successive risposte, sono esclusi dall’obbligo dell’esterometro, in quanto esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Sul punto Assonime, richiamando la risposta 67/E/2019, evidenzia le difficoltà in cui si potrebbe trovare il soggetto identificato per detrarre l’imposta, nel caso in cui il cedente stabilito decida di emettere nei suoi confronti la fattura in formato elettronico. In questo caso, infatti, sulla base di quanto sostenuto dalla risposta, il soggetto identificato che vuole ottenere la copia analogica del documento informatico trasmesso dovrebbe ottenere una copia conforme da parte del cedente prestatore con l’intervento di un pubblico ufficiale.
Questo onere potrebbe essere escluso nel caso in cui si desse valenza alla copia messa a disposizione dell’identificato, nel caso in cui la stessa venisse trasmessa allo Sdi con il codice convenzionale «0000000». Inoltre, si ritiene che ad analoga esclusione si arriverebbe nel caso in cui si emettesse il documento informatico con il codice convenzionale di «XXXXXXX», in quanto in tale caso non si trasmette una fattura elettronica, ma bensì una comunicazione di dati. Pertanto, in questo caso il soggetto residente sarebbe libero di documentare l’operazione con una fattura analogica.