Controlli e liti

Fabbricati destinati al pubblico interesse: tutti da accatastare in E/9

di Massimo Romeo

La categoria E/9 (edifici a destinazione particolare) ricomprende tutti quei fabbricati di interesse pubblico non ricompresi nelle altre categorie del gruppo E; il riferimento alla particolarità della destinazione legittima l’inclusione nella stessa degli acquedotti per la distribuzione dell’acqua ai fini civili che non costituiscano parte di un’azienda privata, bensì siano destinati ad un’attività di pubblico interesse, quale la distribuzione dell’acqua potabile. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia 3980/04/2018 ( presidente D’Addea / relatore Sciarini).

Il caso portato all’attenzione dei giudici tributari ambrosiani aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una spa dell’avviso di accertamento con cui l’ufficio modificava i dati di classamento e la rendita catastale proposta dalla contribuente con procedura Docfa. In particolare la ricorrente, a cui era stato affidato dal comune il servizio di distribuzione dell’acqua, ammentava che tale servizio doveva considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico e che l’immobile in questione era parte del sistema di distribuzione dell’acqua per usi civili del Comune , compreso negli impianti di trasporto e volto a convogliare le acque sino agli impianti di distribuzione; era palese quindi, ad avviso della ricorrente, che l’unità immobiliare non presentava una propria autonomia funzionale e reddituale, ma era ricompresa in un più complesso sistema di cui le singole parti non erano fini a se stesse ma partecipavano al funzionamento globale del sistema, avendo come unico obiettivo il soddisfacimento di un pubblico servizio, ovvero quello della distribuzione dell’acqua potabile.

Alla luce di tali deduzioni la società chiedeva l’accatastamento dell’immobile nella categoria E/9 o in alternativa nella categoria A/3 con l’attribuzione della relativa rendita catastale.
L’Ufficio sosteneva la liceità del proprio operato ( categoria D/7) principalmente in ordine a due serie di motivi ovvero che : «per l’accatastamento si rileva la destinazione funzionale e produttiva del bene e , nel caso di specie , l’impianto in contestazione è una struttura costruita per speciali esigenze di carattere industriale, gestita da una società per azioni»; «che la società forniva alla collettività un servizio che veniva pagato e comportava pertanto uno scopo di lucro». La Ctp accoglieva il ricorso.

I giudici regionali , nel confermare sul punto la motivazione della Ctp, evidenziano come l’ immobile oggetto di classamento (acquedotto per la distribuzione dell’acqua ai fini civili) è parte integrante del sistema dell’acquedotto ·del Comune e non ha una propria autonomia funzionale ma fa parte di un più articolato sistema che ha come fine unico quello di convogliare le acque sino agli impianti di distribuzione.

Per quanto riguarda il classamento degli immobili , chiosa il collegio, devono essere valutate esclusivamente le caratteristiche intrinseche del bene senza tenere conto di quelle del proprietario dello stesso; in particolare la Ctr considera dirimente la caratteristica del gruppo E/9 (Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E) che ricomprende tutti quei fabbricati di interesse pubblico non ricompresi nelle altre categorie del gruppo E. Pertanto il riferimento contenuto nella categoria E/9 alla particolarità della destinazione legittima, secondo i giudici ambrosiani, l’inclusione nella stessa degli acquedotti per la distribuzione dell’acqua ai fini civili che non costituiscano parte di un’azienda privata, bensì siano destinati ad un’attività di pubblico interesse, quale la distribuzione dell’acqua potabile nel Comune.

Ctr Lombardia, sentenza 3980/04/2018

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