Fattura elettronica, nel subcontratto le clausole sulla tracciabilità dei pagamenti
Con il Documento di ricerca « La fatturazione elettronica nel settore dei subappalti » la Fondazione nazionale dei commercialisti torna a parlare di e-fattura, focalizzandosi in modo puntuale sul nuovo obbligo, in vigore dal 1° luglio 2018, per i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con un’amministrazione pubblica.
Innanzitutto, viene individuato l’ambito della disposizione, ricorrendo anche ai chiarimenti forniti nelle circolari 8/E e 13/E del 2018. A tal proposito, l’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per le fatture emesse dal fornitore della pubblica amministrazione, è stato esteso anche al rapporto successivo, ossia ai soggetti ai quali l’appaltatore affida lo svolgimento della prestazione e, quindi:
• ai subappaltatori;
• ai subcontraenti, per i quali l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare il contratto alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016.
Sono, pertanto, esclusi (fino al 1° gennaio 2019) coloro che cedono beni o prestano la propria opera all’appaltatore «senza sapere quale utilizzo egli ne farà» (circolare 13/E/2018), ossia per quelle transazioni per le quali non è richiesta l’apposizione dei codici Cig (Codice identificativo di gara) e/o Cup (Codice unico di progetto). Sono, inoltre, esclusi i rapporti tra Consorzio e imprese consorziate, i quali nella generalità dei casi non si configurano come subappalti o ipotesi affini (risoluzione 242/E/2009).
In merito alle pubbliche amministrazioni, il documento chiarisce che queste devono essere identificate secondo le disposizioni di cui alla circolare Mef n. 1/DF del 9 marzo 2015, escludendo, quindi, le società controllate o partecipate da soggetti pubblici.
La Fondazione, poi, analizza l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per coloro che effettuano i lavori a favore della pubblica amministrazione. In particolare, è richiesto che:
• il subcontratto rechi apposite clausole che regolino la tracciabilità;
• l’appaltatore comunichi alla stazione appaltante la stipula di tali contratti;
• il subcontraente comunichi i conti correnti dedicati alla prestazione, nonché i soggetti delegati ad operarvi;
Infine il Documento riepiloga le modalità operative della fatturazione elettronica e i profili sanzionatori applicabili nell’ipotesi in cui il documento xml si consideri non emesso. In particolare, la Fondazione ricorda l’importanza della corretta compilazione del campo«“CodiceDestinatario», indispensabile per il recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio, il quale potrà avvenire anche più agevolmente con le funzionalità web messe a punto dall’Agenzia delle Entrate e fruibili da tutti gli utenti, ossia mediante la registrazione dell’indirizzo telematico, che consente a ciascun soggetto passivo Iva di indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta cessionario/committente e la generazione di un QR code contenente i dati identificativi del soggetto passivo Iva.