Imposte

Finanziamento di cartolarizzazioni con ritenuta per i non residenti

Interpello 571: la disapplicazione vale esclusivamente per l’emissione di titoli. Per il direct lending si guarda alle caratteristiche del finanziatore

di Alessandro Germani

Gli interessi corrisposti a soggetti non residenti che hanno finanziato una società di cartolarizzazione (Spv) non beneficiano dell’esenzione specifica prevista per i portatori di obbligazioni o minibond che si applica solo in caso di emissione di notes di cartolarizzazione. Mentre per l’esenzione a favore di soggetti non residenti su operazioni di direct lending occorre investigare la natura di tali soggetti. Così la risposta a interpello 571/2022 delle Entrate.

Una Spv ha acquisito un portafoglio di immobili e si è fatta finanziare dalla branch italiana di una banca francese. Quest’ultima ha poi espresso la volontà di procedere alla sindacazione del prestito.

Poiché la norma sulla securitization (articolo 1, comma 1, lettera b legge 130/99), a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, prevede sia la modalità di finanziamento delle operazioni di acquisto crediti mediante emissione di notes sia il ricorso a finanziamenti veri e propri, per l’istante la disapplicazione della ritenuta ai non residenti dovrebbe applicarsi anche in questo secondo caso. In subordine, sarebbe comunque consentita ex articolo 26, comma 5-bis, del Dpr 600/73. Vediamo perché l’Agenzia non concorda.

La norma prevede l’equiparazione fra emissione di notes e finanziamenti, ma per quanto riguarda l’applicazione del Dlgs 239/06 il rimando viene effettuato solo per i casi di emissione di titoli e non anche per i finanziamenti. La disapplicazione per i soggetti esteri residenti è prevista per quegli stati che consentono lo scambio di informazioni. Ma si applica solo in caso di emissione di notes e non anche nel caso in cui la Spv ricorra ad un finanziamento. Di qui la prima bocciatura.

Per i redditi di capitale da finanziamenti la ritenuta del 26% ex articolo 26, comma 5-bis, del Dpr 600 si disapplica nei casi di direct lending in cui i finanziatori esteri siano banche o assicurazioni europee o investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri in cui sono istituiti. Essa si disapplica se il prenditore di fondi si finanzia con una forma a medio lungo termine (oltre 18 mesi) e sia un’impresa soggetta a Ires ex articolo 73, comma 1 lettere a) e b), del Tuir (risoluzione 76/E/19). La norma va intesa nel senso che va vista la natura del finanziatore, se risponde ai criteri sopra citati, in quanto la stessa non consente un’applicazione basata sul principio del beneficiario effettivo o secondo una logica look through. Poiché al momento non si conosce l’esito della sindacazione, per l’Agenzia non si può valutare se i futuri finanziatori avranno le caratteristiche per consentire la disapplicazione della ritenuta.

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