Imposte

Fisco-bilanci, competenza in cerca di chiarimenti

di Luca Gaiani

Molti punti ancora da chiarire nel raccordo fisco bilanci dopo la legge di conversione del Milleproroghe . Le peculiarità “tecnica” di alcune questioni – dal criterio di competenza fiscale all’impatto sull’Ace dei nuovi movimenti di patrimonio netto – richiederebbe, come già fu fatto per le imprese Ias adopter, l’emanazione di tempestive e complete disposizioni di attuazione, oltre che di un vademecum di istruzioni per l’uso da parte dell’agenzia delle Entrate. Lo slittamento a metà ottobre del termine per l’invio delle dichiarazioni non è infatti sufficiente, dovendo le imprese effettuare i calcoli definitivi già a fine giugno per il versamento del saldo 2016.

Derivazione rafforzata
Un primo aspetto riguarda il principio di derivazione rafforzata ( articolo 83, comma 1, del Tuir ) secondo cui i criteri contabili di classificazione, qualificazione e imputazione temporale valgono in sede fiscale anche in deroga alle specifiche regole del del Tuir. Un punto da chiarire, in materia di imputazione a periodo, è costituito dal possibile impatto della derivazione rafforzata sui commi 1 e 2 dell’articolo 109 del del Tuir. Queste due disposizioni, che da un lato stabiliscono i corollari di certezza e determinabilità oggettiva per la competenza fiscale, e dall’altro individuano specifici criteri per i componenti reddituali derivanti da operazioni “standard” (cessioni e prestazioni), sono state interamente disapplicate per i bilanci Ias/Ifrs, proprio in forza della derivazione rafforzata, dal Dm 48/2009. Deve ora essere chiarito se una analoga disapplicazione valga, o meno, anche per le altre imprese, tenendo conto che il nuovo articolo 83, comma 1-bis del del Tuir, aggiunto dall’articolo 13-bis del Milleproroghe, si limita a stabilire (in modo a dir poco frettoloso, per un tema così delicato e complesso) che le regole di tale decreto sono applicabili alle società che adottano gli Oic, «in quanto compatibili».

La questione più rilevante riguarda la certezza e la determinabilità, dato che per la competenza “standard” le regole contabili dell’Oic 12 (a differenza di quelle degli Ias) sono in genere coincidenti con quelle dell’articolo 109, comma 2.

Per molte altre operazioni (diverse, cioè, dalle cessioni o dalle prestazioni: si pensi a oneri o proventi derivanti da indennizzi, contributi, rimborsi assicurativi, eccetera), ciò che governa l’imputazione temporale in sede fiscale sono proprio i corollari di certezza e determinabilità, il che genera diversi dubbi applicativi sulla affermata prevalenza della norma civilistico-contabile.
Deve ad esempio, essere chiarito se, d’ora in poi, gli oneri imputati al conto economico a seguito di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (come da Oic 29) sono già fiscalmente deducibili o se ancora si deve attendere il periodo di imposta successivo. Si pensi a una sentenza o a una transazione intervenuta a febbraio 2017 che definisce un contenzioso in essere al 31 novembre 2016. Il costo rilevato nel bilancio 2016 presenta i requisiti di competenza civilistica, ma, per rispettare la regola di determinabilità oggettiva entro fine anno, si dovrebbe rinviare la deduzione fiscale all’esercizio seguente. Qualora però, anche per i soggetti non-Ias, il comma 1 dell’articolo 109 (certezza e determinabilità) fosse disapplicato, la deduzione di questo onere sarebbe immediata.

La correlazione
Problemi analoghi riguardano le ricadute fiscali della regola civilistica di correlazione, in presenza, ad esempio, di ricavi rilevati in via anticipata rispetto ai corrispondenti costi come nel caso degli oneri di ritombamento delle cave (da imputare durante l’escavazione) o dei costi di opere di urbanizzazione future su lotti di terreni già venduti (da imputare al momento del rogito di vendita anche se non ancora eseguite). In passato il fisco ha riconosciuto la valenza di questa regola anche per il reddito di impresa richiedendo però, per l’anticipata deduzione del costo (rispetto al momento di sostenimento in base all’articolo 109 comma 2), la sussistenza della determinabilità oggettiva. L’articolo 13-bis del Dl 244/2016 modifica o no questo consolidato orientamento?

Restando in ambito di imputazione a periodo, la valenza fiscale della qualificazione civilistica delle operazioni fa sì che i contratti di lease back debbano essere valutati unitariamente anche per la determinazione del reddito di impresa e che dunque la plusvalenza sia da tassare per la durata del leasing di ritorno, quando cioè viene iscritta nel conto economico. Anche questo aspetto richiederebbe una tempestiva conferma delle Entrate.

Ace e movimenti di riserve di utili
Dubbi rilevanti, tutti risolvibili da un intervento interpretativo delle Entrate, riguardano anche l’Ace e i movimenti di riserve di utili generati, non già dl tradizionale accantonamento dell’utile deliberato dai soci, ma da “pre-imputazioni” in sede di chiusura di bilancio. Ad esempio ci si chiede se quelle sopravvenienze (attive o passive) che in bilancio si imputano nel patrimonio netto (in aumento o in diminuzione degli utili esercizi precedenti) anziché nel conto economico, comportino o meno corrispondenti variazioni nella base Ace.

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