Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Per il registro agevolato conta la natura del terreno all’acquisto

di Gian Paolo Tosoni

Gli imprenditori agricoli professionali (Iap) e i coltivatori diretti usufruiscono della agevolazione in caso di acquisto di terreni agricoli, pagando soltanto l’1% di imposta catastale a condizione che il terreno venga coltivato ininterrottamente dagli acquirenti per un periodo di 5 anni. Si tratta del beneficio conosciuto come piccola proprietà contadina.
L’agevolazione è consistente in quanto l’imposta di registro per l’acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti diversi da Iap e coltivatori diretti sconta l’imposta di registro nella misura del 15 per cento. Vi è anche una via intermedia, ovvero, l’acquisto di un terreno sempre da parte di coltivatori diretti o Iap che però non si impegnano a coltivarlo direttamente, nella cui fattispecie l’imposta di registro è pari al 9 per cento.

Le agenzie provinciali delle Entrate sono molto rigorose nella verifica che il terreno venga acquistato libero da affittanze affinché l’acquirente lo possa coltivatore a far tempo dalla data di acquisto e per i cinque anni successivi. Sono poche le ipotesi in cui nel corso del quinquennio il terreno possa essere trasferito nella proprietà o nella conduzione senza incorrere nella decadenza delle agevolazioni.

La norma di legge che consente il trasferimento della proprietà e/o della conduzione prima che sia trascorso il quinquennio è l’articolo 11 del Dlgs 228/2001 il quale prevede che non decade dalla agevolazione il coltivatore diretto o lo Iap che trasferisca il terreno al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo; gli acquirenti devono coltivare il terreno in qualità di imprenditori agricoli ed al riguardo la norma non pretende che gli stessi acquisiscano la qualifica di Iap o di coltivatore diretto. Nello stesso ambito normativo, non viene meno il beneficio di applicazione dell’imposta fissa di registro, in presenza di conferimento del terreno in una società di persone i cui soci siano costituiti da persone con il grado di parentela o di affinità sopra indicato di cui all’articolo 11 del Dlgs 228/2001 (vedi risoluzione 455/E/2008).

Inoltre, non c’è decadenza dal beneficio dall’agevolazione qualora nel periodo successivo all’acquisto, ancorché non sia trascorso il quinquennio, l’acquirente del terreno lo conceda in conduzione (affitto, comodato) ad una società di persone avente le medesime caratteristiche della ipotesi precedente (vedi risoluzione 279/E/2008).

Altro requisito richiesto dalla legge (articolo 2 del Dl 194/2009, convertito nella legge 25/2010), riguarda la natura urbanistica del terreno che deve essere agricolo; pertanto, se il fondo è compreso in un’area edificabile l’acquisto sconta comunque l’imposta di registro del 9 per cento. Nella fattispecie, la natura di terreno agricolo deve sussistere al momento dell’acquisto; qualora successivamente l’immobile cambi destinazione e diventi edificabile anche prima che sia scaduto il quinquennio, il beneficio fiscale non viene meno se il terreno continua ad essere coltivato fino alla fine del quinto anno a decorrere dalla data di acquisto.

Se prima della fine del quinquennio, a seguito della esecuzione delle opere, cessa la coltivazione, il proprietario decade dalla agevolazione sulla parte della superficie sottratta alla coltivazione agricola.

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