Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Terreni agricoli, imposta di registro variabile in base all’acquirente

di Gian Paolo Tosoni

L’applicazione dell’imposta di registro in presenza di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze prevede tre modalità alternative:

•imposta di registro fissa e assolvimento della sola imposta catastale dell’1% quando l’acquisto è posto in essere da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola, a condizione che l’acquirente assuma l’impegno a coltivare direttamente il fondo per cinque anni dalla data dell’acquisto;

• imposta di registro nella misura del 9% quando l’acquisto è effettuato dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale, senza che essi assumano l’impegno di coltivare il terreno per i primi cinque anni;

• imposta di registro nella misura del 15% quando l’acquisto del terreno è effettuato da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale.

Nei casi di applicazione del registro le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro cadauna.

L’agevolazione riguarda il primo caso e cioè quando l’acquisto è effettuato da un soggetto in possesso delle predette qualifiche professionali e acquista un terreno che deve essere qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti (articolo 2, Dl 194/2009). Inoltre la agevolazione riguarda anche le relative pertinenze; si tratta dei fabbricati rurali posti al servizio del fondo agricolo secondo la definizione prevista dall’articolo 9, del Dl 557/93. Per la verità ci può essere un fabbricato rurale che non è nelle dimensioni per essere considerato pertinenza; si cita ad esempio una costruzione utilizzata per l’allevamento degli animali senza terra o con poco terreno adiacente. In questo caso il fabbricato è rurale secondo la definizione fornita dal Dl 557/93, ma non può essere considerato pertinenza del terreno e pertanto non si può applicare la agevolazione. In sostanza il trasferimento rientra nel campo di applicazione dell’Iva se il cedente è una impresa, ovvero sconta l’imposta di registro nella misura del 9% negli altri casi.

Sotto il profilo soggettivo l’agevolazione spetta a tutti i soggetti in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale siano essi persone fisiche o società; per le società il socio o l’amministratore che concede la qualifica deve essere iscritto nella gestione previdenziale agricola (articoli 1 e 2 del Dlgs 99/2004)

L’agevolazione della tassa fissa di registro ed ipotecaria (cosiddetta piccola proprietà contadina) prevede la decadenza qualora prima che sia trascorso un quinquennio dalla stipula dell’atto di acquisto, l’acquirente alieni volontariamente il fondo ovvero cessi di coltivarlo direttamente. Quindi la coltivazione diretta da parte dell’acquirente è decisiva in relazione al mantenimento del beneficio. Questo significa che il terreno deve essere acquistato libero da affittanze al fine di poterlo condurre. Se il fondo agricolo è occupato, è necessario che il nuovo acquirente si attivi con la massima determinazione ed ottenga rapidamente il terreno libero; al riguarda la giurisprudenza non è uniforme nel concedere in questo caso l’agevolazione.

Il terreno acquistato da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale, può essere ceduto, senza incorrere nella decadenza durante il periodo vincolativo, a favore del coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado (articolo 11, Dlgs 228/2001). Anche il conferimento del terreno in una società di persone i cui soci siano parenti con il predetto grado di parentela, non annulla l’agevolazione (Agenzia Entrate risoluzione n.455 del 1 dicembre 2008).

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