Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: fatture inesistenti, raddoppio dei termini, Tari e prove presuntive

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Domenico Crosti

Legittimità sul raddoppio dei termini, il diritto al rimborso Iva non indicato nel quadro «VR», la censura dell’obbligo di motivazione, come contastare l’accusa di aver svolto operazioni oggettivamente inesistenti, i tempi di prescrizione della Tari. Questi i principali temi della rubrica sulle pronunce della Commissione tributaria provinciale e regionale di Milano.

Raddoppio dei termini negato in assenza di fumus del reato

Secondo la Ctr milanese il Giudice tributario, ai fini della valutazione della legittimità del raddoppio dei termini, è tenuto a verificare che nella fattispecie concreta sussista il fumus del reato, ovvero la oggettiva riconducibilità del fatto ad una fattispecie illecita, sulla base delle prove della documentazione che l’Amministrazione Finanziaria ha l’obbligo e l’onere di fornire. Tale giudizio risulta, secondo la Commissione, di esclusiva competenza del giudice di primo grado.
Nel caso di specie, l’Ufficio in primo grado di giudizio non aveva prodotto né depositato copia della denuncia. Inoltre, non aveva esplicitato in maniera inequivoca qual’era il reato contestato al contribuente, né i presupposti che avrebbero comportato l’obbligo di denuncia.
La Commissione, non risultando provati i presupposti dell’obbligo di denuncia penale ex articolo 331 del Codice di procedura penale, ha ritenuto conseguentemente che l’Ufficio non avesse fornito al Giudice tributario di primo grado gli elementi per operare il controllo in predicato. Pertanto, nel caso di specie, i Giudici in Appello hanno ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini.

Sentenza CTR Milano n. 1731/2017


Rimborso Iva valido anche senza il modello «VR» purché indicato al rigo «VX»

Con la Sentenza in epigrafe i Giudici confermano la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente in merito ad un rimborso Iva negato per non aver presentato il modello VR. La commissione ha precisato che la compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale Iva configura inequivocabile richiesta di rimborso del vantato credito di imposta e formale esercizio del correlativo diritto; mentre la presentazione del modello “VR” è un adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato in dichiarazione, il diritto al rimborso non può più considerarsi assoggettato al termine di decadenza. Ne discende che, in assenza di contestazioni in merito all’esistenza e al quantum dell’importo richiesto in restituzione, deve ritenersi sussistente il credito del contribuente e il conseguente diritto al rimborso, soggetto al solo termine decennale di prescrizione ordinaria, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile.

Sentenza CTR Milano n. 1751/2017


La censura dell’obbligo di motivazione deve essere supportata da prove

Per poter contestare l’inesistenza soggettiva di operazioni commerciali, l’Ufficio deve fornire idonee e specifiche prove, anche avvalendosi di «presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, in ordine all’esistenza del meccanismo fraudolento ed alla partecipazione attiva del contribuente nei confronti del quale è rivolta la contestazione». Nella fattispecie il contribuente censurava la violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’Agenzia, senza tuttavia fornire alcun tipo di elemento idoneo a superare le conclusioni proposte dall’Amministrazione finanziaria. I giudici di prime cure, pertanto, rilevando la mancanza di documentazione a supporto di quanto genericamente indicato nelle fatture contestate (preventivi di spesa, contratti, prova di avvenuta esecuzione dei lavori) e la scarsità di prove idonee a superare i rilievi promossi, hanno respinto il ricorso proposto dal contribuente.

Sentenza CTP Milano n. 2963/2017


Le operazioni non sono oggettivamente inesistenti se provate dall’evidenza

Con la Sentenza in epigrafe, i Giudici hanno ritenuto infondato l’appello dell’Ufficio che insisteva nel ritenere oggettivamente inesistenti le prestazioni pubblicitarie fatturate alla società contribuente, la quale non ha provato solo la regolarità dei contratti pubblicitari, delle relative fatture e dei relativi pagamenti (il che di per sé non avrebbe escluso l’inesistenza oggettiva delle prestazioni), ma ha provato anche l’effettività delle sottostanti prestazioni, producendo fotografie, Dvd contenenti filmati, estratti delle immagini pubblicate su quotidiani nazionali riportanti tutti il proprio logo aziendale in bella evidenza. La Commissione ha quindi deciso in senso contrario ad altra sentenza, per un precedente periodo d’imposta, emessa da altra sezione della stessa Ctr che invece aveva considerato irrilevanti le medesime prove fornite dalla società contribuente a sostegno della propria condotta.

Sentenza CTR Milano n. 1727/2017


La Tarsu/Tari si prescrive in cinque anni

La Commissione tributaria, con la sentenza in oggetto, ha voluto ribadire che la prescrizione per i tributi locali è fissata nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o, in presenza di un atto interruttivo, dal giorno di ricezione dello stesso.
La tassa in questione è la Tarsu relativa all’anno 2006, oggi denominata Tari, richiesta dal Comune a fronte del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti fornito al contribuente che occupa o detiene locali ed aree scoperte nel territorio comunale.
Il ricorrente aveva presentato reclamo chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento emessa da Equitalia in relazione al mancato pagamento del tributo in oggetto.
Riprendendo quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 4283/2010, essendo il tributo locale un’obbligazione che deve essere adempiuta periodicamente, la Commissione milanese ha ritenuto di dover applicare la prescrizione breve prevista dall’articolo 2948, n 4 del Codice civile.
Nel caso di specie, i giudici hanno respinto il ricorso poiché l’atto contro il quale dovevano essere fatte valere le doglianze avanzate era l’atto di accertamento emesso a dicembre 2012 e non la cartella di pagamento ricevuta in seguito, sottolineando anche che oramai l’atto di accertamento aveva acquisito definitività a causa della non opposizione da parte del ricorrente.

Sentenza CTP Milano n. 2927/2017

Hanno collaborato:

Natalia Falco, Gaetano Sirimarco

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• 23 marzo - Mlbo, prescrizione dei tributi, rettifica del valore di compravendita

• 20 aprile - Dazi, pignoramento, ricorso per revocazione

• 4 maggio - Detrazione del 36%, vendita antieconomica, operazioni inesistenti e tassa rifiuti

• 25 maggio - Effetti negoziali ed elusione, pretienza, applicazione retroattiva e prescrizione

• 1° giugno - Imposta sulla pubblicità, impugnabilità interpello, Tremonti Ambiente

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