Forfait per i neoresidenti, donazioni esenti
La norma che agevola il domicilio in Italia degli stranieri ”con alto patrimonio” prende spunto da analoghe norme già vigenti in altri Stati Ue (Regno Unito, Portogallo, Irlanda e Malta), ma il regime italiano presenta aspetti inediti e più favorevoli, in quanto, a latere dei 100 mila euro di tassa una tantum dovuta a titolo di imposta sui redditi, è anche prevista, al ricorrere di determinati presupposti (articolo 1, comma 158, legge 232/2016) una totale esenzione dalle imposte di successione e donazione.
La norma attira
La norma in questione dispone che per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità «dell’opzione» per la tassazione a forfait «esercitata dal dante causa», l’imposta di successione e donazione «è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione». Si tratta, dunque, di un’innovativa esenzione di carattere oggettivo dall’imposta sui trasferimenti a titolo gratuito relativamente ai beni situati all’estero.
Dal testo della norma anzitutto si evince che l’esenzione concerne i “beni esteri” di proprietà del soggetto che ha esercitato l’opzione per la tassazione a forfait: la norma fa infatti riferimento al «dante causa» per individuare colui che ha esercitato l’opzione; ne dovrebbe quindi derivare che quest’ultimo, quando si parla di imposta di successione e donazione, deve essere considerato come il soggetto deceduto di una successione ereditaria o come il donante di una donazione.
L’imposta di successione
Per i trasferimenti mortis causa, il comma 158 è quindi fortemente innovativo rispetto alla normativa vigente perché, in base al principio di territorialità dettato dall’articolo 2 del Dlgs 346/1990 (il Testo unico dell’imposta di successione):
l’imposta di successione è dovuta in Italia sui beni ovunque situati, se il defunto è residente in Italia al momento della morte (comma 1);
la localizzazione degli attivi rileva solo nel caso in cui il defunto fosse residente all’estero; in tal caso, le imposte di successione sono dovute in Italia solo per i beni esistenti in Italia al momento del decesso (comma 2).
Per i neo-domiciliati, invece, seppur essi siano residenti in Italia, i beni esteri di loro titolarità saranno totalmente sottratti alla tassazione italiana. Tuttavia, visto che per beneficiare dell’esenzione i beni devono restare all’estero, per valutare la convenienza complessiva del nuovo regime italiano, si dovrà esaminare, caso per caso, qual è il regime applicabile all’erede nello Stato estero nel quale egli risiede, ovvero, se diverso, nello Stato estero in cui sono localizzati i beni caduti in successione. Tenendo anche in considerazione che alcuni Stati (ad esempio, la Germania) mantengono il diritto di imporre le imposte di successione sui loro (ex) residenti anche per alcuni anni successivi al trasferimento all’estero.
L’imposta di donazione
Se si può dubitare che, in una prospettiva incerta come quella dell’apertura della successione, un’esenzione di natura temporanea (massimo 15 anni) possa essere la leva determinante nella scelta di trasferirsi o meno in Italia, assai maggiore appare, invece, l’impatto che potrebbe avere l’esenzione prevista per le donazioni, in un’ottica di pianificazione patrimoniale. Tale esenzione, infatti, rappresenta una radicale deroga rispetto al principio, esplicitato nell’articolo 2 del Dlgs 346/1990, per il quale sono soggette a imposta di donazione in Italia le donazioni effettuate da soggetti residenti in Italia su beni e diritti «ancorché esistenti all’estero».
Al riguardo, il primo e principale tema che occorre affrontare è l’individuazione di quali siano le donazioni cui si riferisce la normativa in esame. Certamente, beneficiano dell’esenzione le donazioni “dirette” di beni situati all’estero, cioè i trasferimenti espressamente qualificati come “donazione” e rivestiti di forma notarile, e ciò indipendentemente dal fatto che tali atti:
siano formati in Italia, ovvero all’estero;
abbiano come beneficiario/donatario un soggetto residente in Italia ovvero non residente.
Tuttavia, il testo e la ratio agevolativa della norma in esame sembrano consentire una sua interpretazione molto ampia. Infatti, dato che la legge utilizza il termine “donazione” senza ulteriore specificazione, appare plausibile ritenere che l’esenzione possa comprendere, oltre alle donazioni “dirette”, anche tutte le liberalità “indirette” (come la cointestazione di conti correnti o il bonifico bancario a favore di un beneficiario senza il pagamento di contropartite da parte sua) che abbiano a oggetto asset esistenti all’estero.
In sostanza, si abolirebbe in radice ogni discussione sull’assai controverso tema della tassazione delle liberalità diverse dalle donazioni, poste in essere, in Italia o all’estero, a favore di residenti in Italia. Per non parlare dell’esenzione di cui beneficerebbero i conferimenti in trust di “beni esteri”, posti in essere da soggetti che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione forfettaria.