Forfettari, conto alla rovescia per la richiesta all’Inps del regime contributivo agevolato
Entro il 28 febbraio l’istanza telematica di adesione per chi ha avviato una nuova attività nel corso del 2020
I soggetti titolari di partita Iva che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020 e hanno optato per aderire al regime forfettario possono, entro il prossimo 28 febbraio, tramite la presentazione di una apposita istanza all’Inps, aderire anche al regime contributivo agevolato.
La circolare Inps 17 del 9 febbraio 2021 ha precisato che il regime contributivo agevolato si applica automaticamente nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso; invece con riferimento ai :
• soggetti forfettari che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato è necessario comunicare la propria adesione entro il termine, perentorio, del 28 febbraio 2021 (la circolare non precisa se sia possibile presentarla in data 1° marzo poiché il 28 febbraio cade di domenica);
• i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, dovranno comunicare tale volontà tempestivamente, rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, per consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale; in sostanza appena il soggetto riceverà la comunicazione di avvenuta iscrizione alla gestione Inps dovrà trasmettere la dichiarazione di adesione al regime agevolato.
Modalità di accesso al regime contributivo agevolato
L’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato. Non è stata invece apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2021; si ricorda che tale regime consiste nella riduzione contributiva del 35 per cento.
Esempio: per l’anno 2021, in funzione di un minimale reddituale obbligatorio previsto di 15.953 euro, un soggetto che svolge attività commerciale è tenuto al versamento di contribuzione Ivs ordinaria pari a 3.850,52 euro; se opta per il regime agevolato contributivo ha una riduzione del contributo dovuto all’importo di 2.502,84 euro (65% di 3.850,52 euro).
Per aderire è necessario, entro il 28 febbraio, presentare all’Inps - esclusivamente per via telematica – una dichiarazione di adesione al regime agevolato, accedendo al sito Inps > Servizi On-line > Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Sezione domande telematizzate: Regime agevolato ex articolo 1, commi 76-84, della legge 190/2014 > Adesione.
La fuoriuscita dal regime agevolato
L’Inps con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019 ha reso noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.