Controlli e liti

Fuori gioco la rettifica sul ramo d’azienda ceduto tra società a partecipazione pubblica

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

È illegittima la rettifica emanata dall’amministrazione attraverso la quale viene rettificato il valore di cessione di ramo d’azienda tra società a integrale partecipazione pubblica. Questo perché il valore di cessione deve avvenire in base alla speciale normativa di riferimento che disciplina tali tipologie di società, e non in base ai principi generali. A stabilirlo è la Ctr Lombardia con la sentenza 487/11/2018 (clicca qui per consultarla).

La decisione
Non è corretta l’interpretazione dell’amministrazione secondo cui il valore di cessione deve essere aumentato siccome deve tener conto del know-how del personale, quale risorsa organizzata ed altamente qualificata, in base all’interpretazione dell’articolo 2343 del Codice Civile. È valida la tesi delle società partecipate, secondo cui, in base all’articolo 10 del Dpr 168 del 2010, qualora la cessione d’azienda avvenga tra società partecipate integralmente da enti pubblici, il valore di cessione è dato dalla differenza tra attività e passività sulla base delle scritture contabili. Si tratta di norma speciale derogatoria alla disciplina generale codicistica.

La vicenda
Nel caso in esame, una società, interamente partecipata da un ente pubblico, cede un ramo d’azienda concernente il settore del servizio idrico ad altra società, pure essa integralmente partecipata da ente pubblico, e il valore di cessione viene effettuato sulla base della differenza tra attività e passività del ramo d’azienda ceduto. L’Amministrazione rettifica il valore del ramo d’azienda, perché ritiene che il passaggio di personale altamente qualificato determini un avviamento non considerato dalle parti al momento della cessione e notifica avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro. Le società si oppongono con ricorso in Ctp, secondo cui non va applicata la normativa generale ma la speciale disciplina relativa alle società a partecipate. Il giudice di prima cure accoglie il ricorso ma l’agenzia non demorde propone appello depositato nel giugno 2017.

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