Gestione delle perdite del debitore fallito in cerca di bussola
Procedure concorsuali in dubbio ai fini della derivazione rafforzata. Tra gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio che le imprese si sono sempre trovate a gestire, vi può essere la sentenza dichiarativa di fallimento di un debitore (o l’ingresso in altra procedura concorsuale) intervenuta prima dell’approvazione del bilancio.
Gli elementi certi
Sul fatto che l’evento vada considerato ai fini della corretta redazione del bilancio non vi sono dubbi: il paragrafo 59 del principio Oic 29 afferma in modo assolutamente esplicito che deve essere recepito in bilancio «il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio».
Ne consegue che la società (in base al principio contabile Oic 15) deve tener conto dell’intervenuta procedura concorsuale ai fini della stima del fondo svalutazione crediti da imputare nel bilancio in chiusura.
Il nodo fiscale
Il problema consiste nel comprendere le conseguenze fiscali di questa appostazione. Sino al 2015 il comportamento era chiaro: poiché l’articolo 101, comma 5 del Tuir individua l’assoggettamento a procedura come momento qualificante a partire dal quale è deducibile la perdita su crediti e declina tale momento in modo preciso a seconda del tipo di procedura, le imprese operavano una variazione in aumento nel modello Redditi per riprendere a tassazione nell’esercizio precedente l’accantonamento civilisticamente imputato ma non deducibile, salvo poi, a partire dall’esercizio successivo, indicare una variazione diminutiva per dedurre la perdita.
Alternative possibili
Il dubbio ora riguarda il corretto comportamento da tenersi a partire dal 2016 per le società di capitali diverse dalle micro-imprese. Infatti, se si inquadra la fattispecie nell’ottica di una “imputazione temporale” della perdita (ricordandosi che fiscalmente di ciò si tratta e non di un accantonamento), la derivazione rafforzata potrebbe avere il sopravvento sull’articolo 101, comma 5, e si eliminerebbe un “doppio binario” sgradito alle imprese.
Ove, invece, si inquadri la fattispecie sotto l’aspetto valutativo del credito, sarebbe inapplicabile la derivazione rafforzata, la quale non interviene a livello di valutazioni di componenti reddituali, lasciando al Tuir il compito di stabilire le regole fiscali.
In quest’ultimo senso viene spesso citata la Guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per le imprese Ias-adopter, diffusa da Assonime nel 2011, ma il documento ha sul punto un approccio fortemente dubitativo, con l’auspicio di un intervento dell’amministrazione finanziaria che, a quanto risulta, non è mai arrivato e in attesa del quale appare opportuno adottare un atteggiamento prudente.