Giro di vite sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo
Novità normative e prassi 2018 dell’agenzia delle Entrate e del Mise restringono il raggio d’azione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, e complicano l’operatività delle imprese, che devono tenere conto delle novità sia nel conteggio dell’agevolazione, sia nella determinazione della media di raffronto del triennio 2012-2014.
L’agevolazione pare quindi essere un cantiere sempre aperto, che costringe le imprese e i loro consulenti a rincorrere ogni novità normativa o di prassi, con mancanza di certezza, un possibile aggravio di costi di gestione, modifiche ai bilanci per una diversa contabilizzazione del credito d’imposta ed un esborso finanziario, ove il credito ricalcolato sia inferiore a quello originario già utilizzato. Andiamo con ordine.
Le imprese collegate
Dal punto di vista normativo, l’articolo 8 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 (il cosiddetto decreto Dignità) ha stabilito che non accedono più al beneficio del credito ricerca e sviluppo i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali (per esempio “competenze tecniche” e “privative industriali”) di cui alla lettera d), comma 6 dell’articolo 3 del decreto legge 145/2013, se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo, a decorrere dal periodo d’imposta 2018 (soggetti solari), in deroga espressa dell’articolo 3 della legge 212/2000. La norma amplia il concetto di gruppo includendo anche le imprese collegate. Prima della modifica normativa, tali costi erano ammessi, fatto salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, secondo i canoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti (§ 2.2.4. della circolare n. 5/E del 2016).
La seconda novità dell’articolo 8 consiste nel fatto che l’applicabilità del beneficio per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di tali beni immateriali è vincolata al loro utilizzo diretto e “esclusivo” nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio (articolo 8, comma 3) e ciò anche nel caso in cui l’operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti.
Per i beni immateriali di cui alla lettera d), comma 6 dell’articolo 3 del decreto legge 145/2013 pare quindi non essere più sufficiente l’esistenza di un loro legame diretto con le attività di ricerca e sviluppo ammissibili, come già previsto dal primo periodo dell’articolo 4 del decreto attuativo 27 maggio 2015, in quanto si prevede ora che l’utilizzo di tali beni deve avvenire “esclusivamente” nello svolgimento delle attività ammissibili.
L’effettivo impatto di tali norme è ancora incerto, anche perché dovrà esserne chiarita la reale portata. Fin da ora, parrebbe che esse abbiano lo scopo di evitare una duplicazione del beneficio a fronte dell’utilizzo, da parte di più soggetti del gruppo e/o su più progetti di ricerca, del medesimo bene immateriale.
Il rischio finanziario
Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018, l’agenzia delle Entrate e il Mise hanno invece introdotto il concetto secondo cui sono esclusi dal beneficio gli investimenti privi del requisito del rischio finanziario, nonché di insuccesso tecnico, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo. I
l riferimento al rischio di insuccesso tecnico è evidenziato per la prima volta in tale sede, e non pare agevole stimarne gli impatti sull’agevolazione, essendo oltretutto difficile farne una valutazione oggettiva.
La risoluzione 46/E si chiude poi con una affermazione che pare di carattere generale, quando precisa che non costituiscano attività di ricerca e sviluppo agevolabili, tra le altre:
• le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
• l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
• la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
• l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
• la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.
Le operazioni straordinarie
Altre delicate valutazioni devono essere svolte dalle imprese in relazione alla circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, congiuntamente elaborata dall’agenzia delle Entrate e dal ministero dello sviluppo economico, che fornisce chiarimenti sulle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti) che possono incidere sul calcolo del beneficio.
Oltretutto, specie nelle ipotesi di cessioni e conferimenti d’azienda permangono taluni dubbi sulla portata dei chiarimenti forniti.