Giudicato favorevole anche per il coobligato
Il giudicato favorevole si estende al coobbligato solidale che non ha proposto ricorso anche qualora la cartella riportante la pretesa sia stata pagata e poi impugnata. In tal caso, infatti, la definizione non può essere considerata spontanea ai sensi dell’articolo 1306 del Codice civile, essendo finalizzata ad evitare l’avvio di misure esecutive da parte dell’agente della Riscossione.
È questo il principio contenuto nell’ordinanza n. 2231 del 30 gennaio 2018, con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di una società che, attraverso l’impugnazione della cartella esattoriale precedentemente pagata, chiedeva anche per sé l’estensione degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dagli obbligati principali.
In particolare, nel caso esaminato dalla Corte, la società ricorrente aveva venduto a quattro distinti acquirenti alcuni terreni mediante un unico atto. Successivamente, presumendo che i valori di compravendita dichiarati nell’atto fossero inferiori a quelli reali, l’Ufficio delle Entrate emetteva nei confronti dei quattro acquirenti e della società venditrice (quest’ultima, in qualità di coobbligata solidale), un avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposte di registro e ipo-catastali.
Impugnato tempestivamente dagli acquirenti il predetto atto impositivo, il giudice tributario di primo grado, con apposita sentenza, riduceva a favore dei ricorrenti il valore di compravendita dei terreni accertato e, conseguentemente, abbatteva la pretesa erariale.
Al fine di beneficiare anch’essa degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dai quattro acquirenti, la società venditrice – che nel frattempo aveva ricevuto (in qualità di coobbligata solidale) la cartella esattoriale con richiesta di pagamento delle maggiori imposte originariamente accertate, oltre a sanzioni, interessi e aggio della riscossione – pagava le somme iscritte a ruolo e, contestualmente, impugnava il ruolo dinanzi alla Ctp di Milano.
Tuttavia, il giudice di primo grado respingeva il ricorso della società venditrice giacché, a suo avviso, avrebbe dovuto formulare la richiesta di estensione del giudicato favorevole prima di effettuare il pagamento delle somme dovute in via solidale. La predetta decisione veniva poi confermata anche dalla Ctr di Milano.
Ribaltando le unanimi decisioni dei giudici di merito, la Cassazione ha innanzitutto precisato che è vero che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1306 del Codice civile, il coobbligato non impugnante può beneficiare degli effetti del giudicato favorevole ottenuto da un altro obbligato, salvo che il giudicato stesso non si sia formato su questioni attinenti la singola posizione condebitoria e salvo che il coobbligato che invoca l’autorità di giudicato della sentenza non abbia provveduto al pagamento del debito. Tuttavia, relativamente a quest’ultimo aspetto, secondo il parere della Corte, non ha rilievo il pagamento eseguito a seguito di notifica della cartella, posto che tale adempimento non può ritenersi spontaneo, essendo avvenuto al solo fine di evitare l’esecuzione forzata.