Gruppo Iva a maglie strette per le operazioni sull’estero
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e appartenente a un gruppo Iva verso una propria stabile organizzazione all’estero si considerano effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non fa parte del gruppo stesso. In questo modo l’Italia, anche in assenza di una posizione comune del comitato Iva ha recepito l’orientamento fornito dalla Corte di giustizia con la sentenza Skandia America (causa C-7/13). È questa una delle precisazioni contenute nei cinque commi aggiunti (da 4-bis a 4-sexies) dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017 pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale») all’articolo 70-quinquies del Dpr 633/72 (rubricato «Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso»).
Il gruppo Iva, che è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016), e risulta disciplinato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies sempre del Dpr 633, prevede che tutti soggetti passivi d’imposta ai fini Iva, siano essi esercenti attività d’impresa che arti e professioni, possono optare per«divenire un unico soggetto passivo», qualora ricorrano congiuntamente vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo, stabiliti dall’articolo 70-ter del Dpr 633/72.
Qualora venga esercitata l’opzione, i singoli soggetti partecipanti al gruppo Iva perdono la loro individuale soggettività passiva ai fini Iva, soggettività che viene acquisita dal solo gruppo Iva. In altre parole, i soggetti partecipanti al gruppo non saranno più titolari di una singola partita Iva individuale, ma sarà solo il gruppo ad essere individuato da un autonomo numero di partita Iva.
Alla luce di ciò, le operazioni poste in essere tra i soggetti partecipanti al medesimo gruppo non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizi, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/72, ma operazioni fuori campo Iva.
Le operazioni effettuate, invece, da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al gruppo Iva nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo stesso, si considerano operazioni effettuate direttamente dal gruppo Iva. Viceversa, le operazioni effettuate da un soggetto esterno al gruppo verso uno dei soggetti facenti parte del gruppo, si considerano effettuate verso il gruppo stesso.
È a questo punto che si innestano le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.
Partendo da quanto disposto comunque dall’articolo 70-bis del Dpr 633/1972, e cioè che non possono partecipare a un gruppo Iva le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, i nuovi commi da 4-bis e in poi stabiliscono che non si tratta di operazioni effettuate all’interno del gruppo né quelle effettuate da una sede o una stabile organizzazione in Italia, che fa parte del gruppo, nei confronti della stabile organizzazione o sede situate all’estero, né quelle effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione, facenti parte di un gruppo Iva nazionale, da una sua stabile organizzazione o sede, situate all’estero. Tali operazioni, quindi, rientrano nel campo di applicazione Iva e seguiranno le “normali” regole di tale imposta.
Le altre operazioni a cui devono essere applicate le “normali” regole Iva, sono quelle che coinvolgono sempre una stabile organizzazione o una sede, facenti parte di un gruppo Iva nazionale, e una sede o una stabile organizzazione, appartenenti, questa volta, ad un gruppo Iva estero.
Il nuovo comma 4-sexies dell’articolo 70-quinquies, stabilisce, infine, che in tutti i casi appena esposti la base imponibile su cui applicare l’imposta è determinata in base a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 13 del Dpr 633, ossia, sostanzialmente, facendo riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, ovvero al valore normale, nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo 13.
Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)