Imposte

GUIDA ALLA LEGGE DI BILANCIO/2 - Regimi agevolati, forfait svincolato dal reddito

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di Andrea Dili

La legge di Bilancio 2019 ha ridisegnato il modello di imposizione sui redditi delle persone fisiche in partita Iva con un duplice intervento. Già dal 1° gennaio 2019, infatti, viene ampliato il regime forfettario per imprenditori e professionisti che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi/compensi non superiori a 65mila euro annui; mentre dal 2020 la riforma si completerà con l’entrata in funzione della flat tax, per coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi tra 65.001 e 100mila euro. Entrambi i regimi prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva proporzionale, rispettivamente del 15% e del 20%, in luogo dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap, se dovuta.

Sebbene vi siano alcuni punti di contatto, è opportuno sottolineare come si tratti di due regimi eterogenei nelle modalità di determinazione del reddito imponibile da sottoporre a imposta sostitutiva: se, infatti, nel regime forfettario l’imponibile è individuato attraverso un abbattimento percentuale predeterminato dei ricavi, indipendentemente da spese e oneri effettivamente sostenuti, nel modello flat tax l’imponibile viene determinato analiticamente secondo le ordinarie regole previste dal Tuir sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.

I contribuenti con ricavi/compensi superiori a 100mila euro continueranno ad applicare le regole ordinarie dell’Irpef, che prevedono l’applicazione di aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Come anticipato nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 dicembre), un modello di imposizione basato sulla diffusa applicazione di regimi agevolati, il cui accesso è condizionato al volume dei ricavi realizzato nell’anno precedente e sulla residuale permanenza del regime ordinario Irpef, può produrre alcuni preoccupanti effetti distorsivi. Primo fra tutti, il rischio di svincolare il gravame della tassazione dall’entità del reddito prodotto.

Proviamo a illustrare alcuni esempi. In primo luogo, il fatto che le soglie di accesso ai regimi agevolati siano riferite all’anno precedente quello di effettiva fruizione fa sì che possano godere delle relative agevolazioni anche redditi milionari, con il risultato di determinare carichi di imposta molto differenti su redditi equivalenti.

Tutto ciò, peraltro, si verifica già su volumi molto vicini alle soglie, con il risultato che a parità di reddito già nel 2019 un professionista in regime ordinario pagherà più del doppio delle imposte di un collega in regime forfettario, come si evince dalla simulazione riportata nella tabella in pagina.

La stessa situazione si riproporrebbe nel 2020 con l’entrata in funzione della flat tax: su un medesimo reddito, per natura ed entità, saranno imputate imposte più che doppie a causa dei maggiori ricavi conseguiti nell’anno precedente.

In secondo luogo, ulteriori effetti distorsivi scaturiscono dall’applicazione di un modello di imposizione che contempla regimi il cui accesso è strettamente correlato al volume dei ricavi/compensi realizzati, ma non ai redditi effettivamente conseguiti. Di fatto, quindi, il sistema penalizza i soggetti che svolgono attività dove l’incidenza dei costi sui ricavi è più alta, determinandone – a parità di reddito – l’esclusione dall’accesso ai regimi agevolati. Analogamente si possono verificare situazioni in cui – nell’ambito della medesima tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo), come mostrato in tabella – vengono determinate maggiori imposte su minori redditi, per effetto dell’applicazione delle regole di deducibilità dei contributi previdenziali versati, grandezza variabile a seconda della gestione previdenziale a cui si è iscritti e alla tempistica dei versamenti di saldi, acconti ed eventuali rateizzazioni.

Gli effetti distorsivi descritti potrebbero combinarsi, al punto da determinare situazioni paradossali in cui si troverebbe continuativamente a pagare più imposte chi ha realizzato redditi più bassi.

Infine, occorre sottolineare come i nuovi regimi agevolati, per effetto del venir meno di ogni vincolo relativo alla contestuale produzione di redditi di lavoro dipendente o pensione, saranno particolarmente convenienti per tutti i dipendenti e pensionati che, godendo di redditi molto elevati, potranno evitare di cumulare il reddito di lavoro autonomo o di impresa sottoposto a imposta sostitutiva del 15% o del 20 per cento. Con l’avvento del nuovo modello di imposizione sui redditi, quindi, le persone fisiche in partita Iva saranno chiamate a effettuare un’attenta pianificazione fiscale che dovrà, però, tenere conto anche dei conseguenti riflessi a livello previdenziale.

Purtroppo, probabilmente, non mancheranno i comportamenti elusivi, dettati in primo luogo dalla necessità di non superare le soglie al fine di evitare – da un anno all’altro – il raddoppio delle imposte su redditi equivalenti.

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