I temi di NT+Modulo 24

Holding, verifica rafforzata per il realizzo controllato sul conferimento di quote di minoranza

Prassi finora restrittiva: basta una minima partecipazione detenuta da una società indirettamente posseduta tramite la holding per ostacolare l’applicazione del regime

di Leo De Rosa e Alberto Russo

Il regime fiscale del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis del Tuir ha ad oggetto il conferimento partecipazioni di minoranza cosiddetta “qualificata”. Questa operazione risulta particolarmente efficiente per le imprese condotte da famiglie multi ramo, in quanto consente di aggregare il patrimonio imprenditoriale sotto il controllo di più holding riferibili ai diversi rami familiari.

Quando la società scambiata è a sua volta qualificabile come holding, l’articolo 177, comma 2-bis del Tuir richiede di verificare le soglie di minoranza qualificata (diritti di voto superiori al 20% o partecipazione al capitale superiore al 25%, con percentuali ridotte al 2% e al 5% per i titoli quotati) su tutte le società commerciali presenti nel gruppo, fino all’ultimo livello della catena partecipativa, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo, cosiddetto meccanismo del look-through. La disposizione ha finalità antielusiva ed è volta ad evitare che le soglie di qualificazione delle partecipazioni conferite possano essere “aggirate” grazie all’interposizione della holding.

Operatori professionali e dottrina, fin da subito, hanno evidenziato una serie di perplessità in questo meccanismo.

Le criticità

Una prima riflessione riguarda la mancata considerazione dell’attività effettivamente svolta dalla holding. Questa, infatti, potrebbe svolgere una vera e propria attività d’impresa oltre a detenere partecipazioni. Potrebbe, ad esempio, svolgere gestione attiva di immobili, prestare servizi di distribuzione, logistica, marketing verso il gruppo e verso terzi o esercitare una vera e propria attività produttiva destinata al mercato. In questi casi, ai conferenti dovrebbe essere data la possibilità di disapplicare la disposizione (ad esempio tramite interpello, sulla base di indici di vitalità economica desumibili dai dati di bilancio) e dimostrare che nonostante l’ingente valore delle partecipazioni detenute, la società scambiata svolge un’effettiva attività commerciale o produttiva. Infatti, pur qualificandosi come holding, la società ha una sua propria funzione operativa all’interno del gruppo imprenditoriale e, pertanto, appare difficile cogliere intenti elusivi.

Una seconda criticità consiste nel dover considerare tutte le società partecipate dalla holding direttamente e indirettamente, fino all’ultimo livello della catena partecipativa. Tuttavia, se la ratio è quella di evitare che le percentuali di diritti di voto e di partecipazione al capitale vengano “aggirate” grazie alla presenza della holding, la verifica sulle soglie di qualificazione dovrebbe fermarsi alle “operative di primo livello” ossia le società operative direttamente partecipate dalla holding stessa, senza toccare le partecipate di secondo livello. In altre parole, il meccanismo del look-through dovrebbe arrestarsi quando scendendo lungo la catena partecipativa si incontra una società operativa, non qualificabile come holding. Al riguardo si evidenzia quanto segue:

in assenza della holding, le partecipazioni nelle operative di primo livello sarebbero direttamente detenute dal socio conferente;

il conferimento di tali partecipazioni sarebbe indubbiamente soggetto al regime del realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis, senza necessità di applicare il meccanismo del look-through;

le partecipazioni indirettamente possedute dal socio conferente tramite l’operativa non avrebbero alcun rilievo.

Seguendo questa ricostruzione, appare logico ritenere che in presenza di una holding, una volta verificate le percentuali del 20%-25% sui diritti di voto/capitale (ridotte al 2%-5% in caso di società quotate) sulle società operative di primo livello, le ulteriori partecipazioni minoritarie indirette non dovrebbero rilevare, così come non contano in caso di partecipazione diretta nell’operativa. Quando tutte le partecipazioni nelle società operative direttamente detenute dalla holding risultano sopra soglia, l’ulteriore verifica sulle partecipazioni indirette appare eccessiva rispetto alla finalità della norma.

Infine, il comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir prende in considerazione le società partecipate che svolgono attività d’impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del Tuir.
Di conseguenza, sembrerebbe che si possano escludere dalla verifica delle soglie di qualificazione le partecipazioni in società agricole o società semplici. Tuttavia, sarebbe ragionevole, inoltre, escludere dal meccanismo del look-through:

le partecipazioni azionarie, detenute con finalità di trading e classificate nell’attivo circolante al pari degli altri strumenti finanziari non immobilizzati (come ad esempio Oicr e titoli obbligazionari);

le partecipazioni in società consortili e società cooperative, trattandosi di società non lucrative al pari dei consorzi; si consideri, inoltre, che le imprese sono spesso tenute ad investire, sebbene in misura minima, in tali entri per poter operare in determinati settori produttivi.

La posizione delle Entrate

La posizione dell’agenzia delle Entrate, ad oggi, è fortemente restrittiva essendo sufficiente una minima partecipazione detenuta da una società indirettamente posseduta tramite la holding per ostacolare l’applicazione del regime. Segnaliamo, in particolare le risposte ad interpello:

n. 429 del 2 ottobre 2020, in relazione a partecipazioni azionarie in società bancarie;

n. 451 del 9 settembre 2022 in relazione a partecipazioni in società cooperative e consortili.

Non mancano segnali di apertura. In particolare, sono consentite le operazioni volte ad eliminare partecipazioni di minoranza o acquisire partecipazioni ulteriori per raggiungere le soglie di qualificazione ex articolo 177, comma 2-bis del Tuir, prima di effettuare il conferimento. Seguendo la linea interpretativa espressa in tema di soglie minime sulle partecipazioni oggetto di conferimento, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto la legittimità delle operazioni preliminari volte a soddisfare le soglie minime sulle partecipazioni indirette in presenza di holding. Queste aperture sono da accogliere con favore. Tuttavia, auspichiamo un’ulteriore riflessione da parte delle Entrate che tenga conto della finalità antielusiva della norma e dell’operatività delle imprese italiane.

Mediante il meccanismo look-through, l’articolo 177, comma 2-bis intende impedire che possano accedere al regime del realizzo controllato conferimenti di partecipazioni in società operative inferiori alle percentuali del 20%-25% (2%-5% per le quotate) tramite l’interposizione della holding.

Tuttavia, questo fenomeno viene meno quando la holding è dotata di una propria operatività e svolge un’effettiva attività d’impresa o quando le suddette percentuali sono verificate sulle operative di primo livello. In questi casi, i requisiti richiesti dalla norma risultano sostanzialmente soddisfatti.

Nella stessa ottica, appare difficile ipotizzare un fenomeno elusivo in caso di:

partecipazioni azionarie infinitesimali detenute con finalità trading o come impiego della liquidità eccedente rispetto al fabbisogno dell’attività produttiva, comunque destinate ad essere dimesse nel breve periodo;

partecipazioni in società consortili e società cooperative del tutto assimilabili alle partecipazioni in consorzi; inoltre, si tratta spesso di investimenti “obbligatori” per poter operare in determinati settori produttivi, oltre che di scarsa significatività in termini di rendimento.

Appare, invece, ragionevole sostenere che partecipazioni residuali in termini di percentuali partecipative e in termini di valore economico e partecipazioni di scarsa rilevanza strategica nel contesto del gruppo non debbano compromettere l’applicazione del regime, né “costringere” le famiglie interessate alla riorganizzazione a dismissioni “forzate”. Soprattutto quando tali partecipazioni sono detenute da società operative di primo livello che superano le soglie minime richieste dall’articolo 177, comma 2-bis del Tuir.


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