Adempimenti

Il bonus vacanze si restituisce senza sanzioni e interessi nel modello 730 o Redditi

La risposta a interpello 66: l’importo non spettante andrà ad incrementare il debito Irpef per il 2020 o a ridurre il credito maturato

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Fisco generoso con i contribuenti che hanno indebitamente fruito del bonus vacanze, a causa di un errore nella compilazione del modello Isee (indicatore della situazione economica equivalente). L’errore si può sanare nel 730 o nel modello Redditi senza pagare alcuna penalità. Per l’agenzia delle Entrate (risposta a interpello 66 del 1° febbraio 2021), l’importo del tax credit vacanze indebitamente fruito può essere restituito, senza sanzioni e senza interessi, in sede di presentazione del 730/2021 o Redditi persone fisiche, per il 2020, compilando gli appositi campi del modello scelto. In questo modo, infatti, l’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per l’anno 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta o da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo 4001), o a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta o da usare in compensazione) maturato per lo stesso periodo d’imposta.

Il bonus vacanze, previsto dall’articolo 176 del Dl 34/2020, è riconosciuto, per gli anni 2020 e 2021, ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, non superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 18/E/2020, nello svolgimento dell’attività, l’amministrazione finanziaria:

• in capo al soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, verificherà l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per fruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Se riscontra la mancata sussistenza dei requisiti, procederà al recupero dello sconto e della detrazione;

• in capo al cessionario, verificherà se il credito è stato usato in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

Per l’agenzia delle Entrate, lo sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva, dell’80% dell’importo complessivo del bonus vacanze, al pari del restante 20%, ha natura di detrazione d’imposta, anche se la fruizione del bonus è anticipata rispetto al momento di presentazione della dichiarazione.

Per la restituzione del bonus non spettante, nel modello 730/2021, al rigo E83 («Altre detrazioni»), si deve indicare, con il codice 4, «l’importo del credito d’imposta vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno». Le stesse regole valgono per i contribuenti che presentano il modello Redditi persone fisiche, che dovranno indicare l’importo nel quadro RN «determinazione dell’Irpef» al rigo RN41, colonna 3, «restituzione Bonus vacanze».

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