Il differimento dell’exit tax convive con il credito d’imposta fittizio
Per i conferimenti di stabili organizzazioni estere effettuati in società non residenti (conferimenti in uscita), il regime fiscale comune contenuto all’articolo 10 della direttiva 2009/133/Ec va integrato con il meccanismo della sospensione della riscossione dei plusvalori latenti. Sono queste le principali indicazioni offerte alla Corte di giustizia dall’avvocato generale Kokott nelle conclusioni presentate in data 13 luglio 2017 nella causa C-292/16 (A Oy).
Le conclusioni sollevano spunti di interesse anche ai fini dell’interpretazione della disciplina italiana. I suddetti conferimenti hanno carattere realizzativo, in deroga al generale regime di neutralità ascritto alle operazioni straordinarie disciplinate dalla direttiva fusioni. La natura realizzativa dei conferimenti in uscita di stabili estere sottende l’obiettivo di salvaguardia degli interessi erariali, in quanto con tali operazioni le stabili organizzazioni estere perdono in via definitiva il collegamento con la potestà impositiva dello Stato del conferente.
Va osservato che l’articolo 179 comma 6 del Tuir – introdotto dall’articolo 11 del Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione) – ha esteso alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) il regime della sospensione dell’exit tax di cui all’articolo 166, comma 2-quater del Tuir. Sotto tale profilo la disciplina italiana appare dunque già in linea con le indicazioni offerte dall’avvocato generale Kokott.
L’elemento di novità delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott attiene tuttavia alla possibilità di cumulare il beneficio del tax deferral con il meccanismo del credito di imposta virtuale previsto dal comma 5 dell’articolo 179 del Tuir, che ha recepito nell’ordinamento italiano l’articolo 10, paragrafo 2 della direttiva fusioni. Il meccanismo del credito di imposta virtuale vuole evitare che i plusvalori latenti subiscano una doppia imposizione economica, una prima volta all’atto del conferimento e una seconda volta all’atto del successivo (eventuale) realizzo da parte del conferitario dei beni della stabile organizzazione conferita. Viene quindi consentito al soggetto conferente di detrarre, fino a totale assorbimento dell’imposta italiana, un’imposta virtuale correlata alle imposte che lo Stato della stabile organizzazione avrebbe prelevato «in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434» (oggi direttiva 2009/133/Ec). Il legislatore italiano è andato oltre quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 2 della direttiva fusioni, prevedendo altresì che il soggetto conferente iscriva la partecipazione ricevuta ad un maggior valore fiscale pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.
Tanto premesso, occorrerà attendere la sentenza per capire se la Corte di giustizia avvalorerà le conclusioni dell’avvocato generale Kokott. Nel caso venisse confermato, come auspicabile, il cumulo dei benefici del tax deferral e del credito di imposta virtuale, ci sarebbero alcuni dubbi interpretativi da sciogliere.
Un primo dubbio riguarda il momento di determinazione del notional tax credit. Anche nel caso di opzione del conferente per la sospensione della plusvalenza, il notional tax credit dovrebbe essere determinato assumendo la plusvalenza che si determinerebbe nello Stato di localizzazione della stabile estera al momento del conferimento, e non già all’atto dell’effettivo realizzo da parte del conferitario della stabile organizzazione o dei beni che la compongono. Naturalmente, il credito di imposta virtuale così determinato sarebbe scomputato pro quota al momento di effettivo versamento dell’exit tax. La cessione da parte del conferitario di tutta o parte della stabile organizzazione è infatti una operazione che fuoriesce dall’ambito di applicazione del regime comune della direttiva fusioni e che in quanto tale non dovrebbe incidere sulla misura del prelievo nello Stato del conferente.
Un secondo aspetto da chiarire riguarda il momento in cui il soggetto conferente può iscrivere il maggior valore fiscale della partecipazione ricevuta, a fronte dell’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo. Si ritiene che anche nel caso di opzione del conferente per la sospensione della plusvalenza l’iscrizione del maggior valore possa avvenire integralmente all’atto del conferimento, nel quale l’imposta dovuta a saldo è definitivamente determinata, anche se non ancora versata.