Il dipendente con funzioni solo esecutive porta l’attività del professionista fuori campo Irap
La Ctr Lombardia con la sentenza 3273 del 20 luglio 2017 accoglie le doglianze di un contribuente esercitante la professione di medico ed in parziale riforma della sentenza di prime cure decide per il rimborso dell’Irap versata difettando il presupposto d’imposta in relazione ai requisiti dell’autonoma organizzazione e dell’impiego non occasionale di lavoro altrui.
A parere dello scrivente la sentenza è di pregio in quanto, al di là del tema più volte affrontato dagli operatori del diritto tributario e dal legislatore fiscale, ripercorre in modo puntuale ed esaustivo l’evoluzione dell’Irap secondo la giurisprudenza della suprema Corte.
La questione sottoposta all’attenzione dei giudici lombardi riguardava l’impugnazione da parte di un medico convenzionato con il Ssn del silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso versata dal contribuente per alcune annualità.
Il ricorrente sosteneva che la sua attività non integrasse i requisiti dimensionali e organizzativi previsti dall’articolo 2 del Dlgs n. 446/1997 ai fini dell’esistenza di una attività autonomamente organizzata; l’ufficio al contrario riteneva che la struttura e l’attività professionale del contribuente avessero un rilievo tale da poter integrare un’organizzazione autonoma, soprattutto in considerazione delle spese sostenute per lavoratori dipendenti indicate in dichiarazione, deduzione accolta in toto dai giudici della Ctp che respingevano il ricorso.
Questo in estrema sintesi il quadro che si presentava all’esame dei giudici d’appello.
Preliminarmente il Collegio ricorda che ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (irretroattività della norma tributaria) il dettato normativo dell’articolo 2, comma I-bis, del Dlgs n. 446/1997 come riformato è applicabile solo dal periodo d’imposta successivo: «Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere… per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture».
Pertanto la Ctr, per il caso di specie, considera dirimente la reale qualificazione dell’attività economica posta in essere dal contribuente e la concreta valutazione della sussistenza o meno dei requisiti costitutivi di una “autonoma organizzazione” o di una “attività autonomamente organizzata”, di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 446/1997.
A supporto viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( 14201/2015 – SS.UU 12111/2009 – 1662/2015) secondo la quale il giudice di merito è tenuto a valutare se il professionista sia il soggetto responsabile dell’organizzazione e se si avvalga di beni strumentali (incluso il personale dipendente) che non eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione; e ancora che la presenza di personale di segreteria minimale sia indispensabile per consentire il corretto esercizio di un’attività rilevante a fini pubblicistici come l’attività medica nonché che la presenza di sede, attrezzature e personale amministrativo non costituisce un automatico presupposto d’imposta in quanto necessaria per stipulare una convenzione con il servizio sanitario nazionale ( Dpr n. 270/2000).
Nel caso di specie la Commissione ravvisa che il personale dipendente avesse funzioni meramente esecutive e che la corresponsione di retribuzione per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, come quella per un collaboratore ausiliario con compiti di segreteria, non determinasse un accrescimento della capacità produttiva del professionista tale da determinare quel valore impersonale ed aggiuntivo che costituisce il presupposto d’imposta (Cass. n. 27019/2014); anzi, conclude il collegio, diventa funzionale ed essenziale al corretto esercizio della professione medica tale da assicurare l’adeguata tutela della salute pubblica.
La sentenza n. 3273/2017 della Ctr Lombardia