Imposte

Il meccanismo transitorio necessario sulla nuova detrazione Iva

di Michele Brusaterra e Benedetto Santacroce

L’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva perde sostanzialmente due anni. È l’effetto della modifica apportata all’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 da parte del decreto manovrina. Effetto non di poco conto visto che da due anni e quattro mesi, attualmente a disposizione per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, si passa a quattro mesi.

L’attuale norma, infatti, prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato al momento in cui l’imposta diviene esigibile o al più tardi «con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo». La nuova norma, al momento dell’entrata in vigore, stabilirà invece che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo». Si passa, quindi, da 2 anni e quattro mesi, considerando già il nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva entro aprile, a quattro mesi.

Se è vero che l’attuale termine è probabilmente oltremodo sufficiente per l’esercizio del diritto alla detrazione, il nuovo termine passa all’estremo opposto. Così, in presenza, ad esempio, di una fattura del 2017, il contribuente avrà tempo fino a fine aprile 2018 per esercitare il diritto alla detrazione: un po’ poco e certamente non in equilibrio con i termini messi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per esercitare il proprio potere di accertamento.

Inoltre, dalla prima lettura della norma è evidente che manca completamente la disciplina del periodo transitorio. Se un contribuente, quindi, alla data di entrata in vigore della norma, si dovesse trovare con una fattura del 2016 ancora da registrare, il diritto alla detrazione sarà completamente perso visto che la dichiarazione relativa a tale anno è stata già presentata entro fine febbraio scorso (3 marzo con la mini proroga). Peggio che peggio, naturalmente, per una fattura relativa al 2015.

Visto, però, che per entrambi gli anni 2015 e 2016, la detrazione, con l’attuale normativa, può essere esercitata entro il più ampio termine sopra indicato, potrebbe essere introdotta una norma transitoria che dia tempo ai contribuenti, per esempio fino a fine anno o meglio ancora fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017, per poter esercitare il diritto alla detrazione per eventuali documenti la cui imposta è divenuta esigibile nel corso del 2015 o del 2016, e con riferimento ai quali la detrazione deve ancora essere esercitata.

In questo modo si eviterebbe di far perdere “improvvisamente” il diritto alla detrazione per il passato, senza nemmeno dare il tempo, al singolo soggetto passivo Iva, di sistemare la propria posizione.

Si ritiene, infine, che anche il termine a regime di quattro mesi non sia né sufficiente né equilibrato, anche in base a quelle che sono le indicazioni della Corte di giustizia europea, per esercitare la detrazione: anche in questo caso, visto che si è deciso di mettere mano alla attuale norma, si potrebbe concedere tempo, a regime, almeno fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.

In tal modo la riduzione del termine sarebbe certamente più congrua ed equilibrata ed eviterebbe al nostro paese la possibilità di apertura di un’infrazione.

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