Imposte

Il nodo garanzia e le alternative

di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Quando sarà emanato il decreto previsto dall’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 331/93, che stabilirà quando e come prestare la garanzia per l’estrazione di beni di provenienza extra Ue, introdotti in deposito Iva a seguito d’immissione in libera pratica, sarà chiaro se ciò comporta un aggravio della procedura (si veda l’articolo pubblicato in alto).

Oggi è già previsto il rilascio di una garanzia per l’imposta non riscossa all’importazione, insieme all’espletamento delle formalità per lo svincolo. Fra queste, c’è l’obbligo di comunicare al gestore del deposito (anche per la corretta tenuta della sua contabilità) i dati sulla liquidazione dell’Iva e, quindi, la documentazione dell’avvenuta registrazione dell’autofattura o della fattura di vendita quando l’estrazione è seguita dall’esportazione o dalla cessione intracomunitaria dei beni estratti dal deposito (nota Dogane 113881/2011). Inoltre, occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all’originale e l’effettiva registrazione dell’autofattura o della fattura (in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria) nei libri contabili.

Occorre capire se, con il nuovo intervento legislativo, questi adempimenti aumenteranno. Se così fosse, potrebbe crescere l’nteresse per altri istituti che consentono di ridurre gli oneri.

In alternativa al deposito Iva è possibile, in base all’articolo 67, commi 2-bis e 2-ter, del Dpr 633/72, immettere in libera pratica beni provenienti da fuori Ue sospendendo il pagamento dell’Iva, quando i beni formano oggetto di un trasferimento in un altro Stato membro per una cessione intracomunitaria, anche dopo l’esecuzione di manipolazioni autorizzate dalla dogana (fra l’altro per garantire o migliorare la conservazione o la presentazione delle merci). In questi casi, secondo la nota 3540/2014 delle Dogane, non è previsto il rilascio di alcuna garanzia al momento dell’immissione in libera pratica (si tratta di una posizione che andrebbe confermata) risultando questo sistema più conveniente anche rispetto alle attuali regole per le analoghe operazioni in deposito Iva. Ma questa procedura si può attuare solo se il trasferimento dei beni in un altro Stato Ue consegue a una cessione intracomunitaria e non, ad esempio, per un trasferimento a se stessi (per esigenze dell’impresa). Inoltre, la cessione deve essere eseguita nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Paese comunitario e non, ad esempio, di una “posizione Iva”.

Dato che la norma comunitaria (articolo 143, direttiva 2006/112) appare meno restrittiva – chiede solo che la merce immessa in libera pratica in uno Stato sia trasferita a un altro Stato Ue – vi sarebbe spazio per un intervento correttivo, assai gradito in vista del possibile appesantimento di procedure alternative e utile a non perdere competitività rispetto ad altri Paesi.

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