Si analizzano criticamente le principali innovazioni apportate alla disciplina del regime di “adempimento collaborativo” dal relativo decreto di riforma (Dlgs n. 221/2023), con particolare riguardo all’ampliamento della sfera soggettiva dei potenziali destinatari, al potenziamento della “premialità” sul fronte sanzionatorio, alle novità procedimentali ed agli istituti di “resipiscenza” fruibili dai soggetti aderenti regime.
Premessa
Come noto, al regime di “adempimento collaborativo” sono state apportate diverse innovazioni dal Dlgs n. 221/2023, al fine specifico, di potenziarne il ruolo nel contesto degli istituti di tax compliance [1], nonché di estenderne (almeno embrionalmente) le logiche anche al di fuori dell’area della “grande impresa” (articoli 17, comma 1, lett. g), n. 1 e 20, comma 1, lett. a), n. 4, L. n. 111/2023) [2]. Attraverso tali modifiche il legislatore delegato tenta di risolvere una serie di criticità, puntualmente...
Argomenti
Punti Chiave
- Premessa
- I soggetti ammessi al regime: limiti e criticità dell’assetto previgente
- (Segue): l’estensione operata dalla riforma
- L’introduzione del “regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”
- Le “premialità” derivanti dal regime: limiti e criticità dell’assetto previgente
- (Segue): il potenziamento della “premialità” nella riforma
- Le principali novità sul piano procedimentale: termini di accertamento, contraddittorio, procedura di esclusione
- Gli istituti di “resipiscenza” fruibili dai soggetti aderenti al regime