1. In sintesi
Il decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 16 ottobre 2025 ha introdotto il modello italiano di Comunicazione Rilevante (GloBE Information Return, Gir), recependo lo schema pubblicato dall’Ocse lo scorso gennaio (rinvenibile nel documento OECD - GIR standard template).
Il modello rappresenta lo strumento operativo attraverso cui i gruppi multinazionali e nazionali soggetti all’imposizione minima globale (Pillar 2, Global Minimum Tax, Gmt) comunicano annualmente all’agenzia delle Entrate le informazioni e i dati necessari per la determinazione dell’eventuale imposta integrativa dovuta (Top-Up Tax, TuT).
2. Quadro normativo
Il quadro normativo che disciplina la Gir si fonda su una combinazione di fonti interne e internazionali, le principali delle quali sono riepilogate di seguito.
Fonti interne
- Articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
- Decreto ministeriale del 16 ottobre 2025, che disciplina modalità e contenuti della Gir, congiuntamente alla relazione illustrativa;
- Direttiva interpretativa del direttore generale delle Finanze del 30 ottobre 2025.
Fonti internazionali
- Modello Ocse standard di Gir, congiuntamente alle relative linee guida;
- Articolo 44 della direttiva (Ue) 2022/2523;
- Articolo 8.1 delle Model Rules, i cui chiarimenti sono stati forniti, principalmente, nel relativo Commentario e nelle Administrative Guidance di gennaio 2025;
- Direttiva (Ue) 2025/872 del consiglio del 14 aprile 2025 (DAC 9), le cui disposizioni costituiscono l’accordo qualificato tra autorità competenti previsto quale presupposto per la designazione alla presentazione della Gir.
3. Soggetti obbligati e designazione
La normativa prevede specifiche regole in merito ai soggetti obbligati alla presentazione della Gir e alle possibili modalità di designazione di un soggetto incaricato, sia tra entità italiane sia in ambito internazionale.
In particolare:
1) Obbligo di presentazione Gir da parte di un soggetto italiano
- Entità italiane (comprese le entità apolidi costituite secondo la legge italiana) - obbligate se appartenenti a gruppi multinazionali/nazionali rientranti nell’ambito applicativo della Gmt (Constituent entities, Ce italiane);
- Entità designate: una Ce italiana può essere designata per presentare la Gir per conto di altre entità del gruppo;
- JV e JV subsidiary italiane: presentano la Gir solo se nessun’altra Ce italiana la presenta per loro conto.
2) Designazione di un soggetto estero
- Paesi extra-Ue: designazione ammessa solo se esiste un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti per lo scambio automatico delle informazioni. La base giuridica per lo scambio di queste informazioni con Stati terzi è costituita dal “Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information” (Mcaa);
- Paesi Ue: designazione ammessa solo se lo Stato rispetta gli obblighi di scambio automatico delle informazioni (soddisfatto in virtù della DAC 9) e non applica esclusivamente l’imposta minima nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, Qdmtt).
Modalità di designazione
La designazione del soggetto incaricato della presentazione della Gir avviene mediante la trasmissione all’agenzia delle Entrate di uno specifico modello (modello di notifica) telematico, disciplinato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2025 e approvato con il provvedimento direttoriale n. 321488 del 7 agosto 2025.
Si evidenzia che, alla data di redazione del presente articolo, non sono ancora state pubblicate le disposizioni attuative relative alle modalità di designazione dell’entità responsabile del versamento della TuT per conto delle altre entità del gruppo.
4. Decorrenza e termini di presentazione
L’obbligo di presentazione della Gir e del modello di notifica decorre dal primo esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale o nazionale rientra nell’ambito applicativo della Gmt, indipendentemente dal superamento dei c.d. Transitional Safe Harbours (Tsh).
Termini di presentazione
Sia la Gir sia il modello di notifica devono essere trasmessi all’agenzia delle Entrate entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono (estesi al diciottesimo mese nel primo anno di applicazione della Gmt, i.e., 30 giugno 2026 in relazione all’anno 2024 per i soggetti solari).
In ogni caso, il termine di scadenza per l’anno 2024 non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
Le modifiche o integrazioni alla Gir presentate oltre i termini ordinari sono comunque ammesse, ma possono comportare l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate.
Sanzioni
In caso di omessa presentazione della Gir o di ritardo pari o superiore a 3 mesi, si applica una sanzione amministrativa pari a € 100.000.
In caso di ritardo inferiore a 3 mesi o di invio di dati incompleti o non veritieri, si applica una sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000.
Le sanzioni sono riferite a ciascun esercizio oggetto di comunicazione e a ciascuna impresa italiana obbligata. Tuttavia, il totale delle sanzioni applicabili non può superare complessivamente € 1.000.000 per tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia, per ciascun esercizio.
Per i primi tre esercizi di applicazione della Gmt, le sanzioni sono ridotte del 50%.
5. Struttura del modello
La Gir si articola in tre principali sezioni.
1. Sezione generale: raccoglie i dati identificativi dell’impresa che presenta la Gir (impresa dichiarante), le informazioni sulla struttura del gruppo e una panoramica sintetica sull’applicazione dell’imposizione integrativa nei diversi Paesi in cui il gruppo opera;
2. Regimi semplificati ed esclusioni giurisdizionali: afferisce alle giurisdizioni per le quali non è necessario effettuare il calcolo analitico dell’imposizione integrativa.
3. Calcoli TuT: da compilare ove in alcuna giurisdizione non possano applicarsi regimi semplificati o esclusioni. Specifiche semplificazioni possono applicarsi nel periodo transitorio.
Periodo transitorio e rendicontazione semplificata
Il periodo transitorio comprende tutti gli esercizi decorrenti dal 31 dicembre 2028 o prima di tale data, ma con l’esclusione dell’esercizio che termina dopo il 30 giugno 2030 (i.e. anni dal 2024 al 2028 per i soggetti solari).
Durante tale periodo, il gruppo può optare per la rendicontazione semplificata in ciascuna giurisdizione in cui non risulti dovuta TuT o, se dovuta, non sia imputata alle singole imprese.
Qualora venga esercitata tale opzione (ammessa al ricorrere di determinati requisiti di accuratezza e affidabilità dei dati), non sarà necessario segnalare nella Gir le rettifiche riferite a ciascuna impresa ed entità, ma sarà possibile calcolare tali rettifiche a livello aggregato.
Nel complesso, la Gir riporta i calcoli dell’imposizione integrativa per tutte le giurisdizioni nelle quali il gruppo opera, comprese quelle che non hanno implementato le regole Gmt, assicurando una rendicontazione completa e uniforme delle obbligazioni fiscali globali del gruppo.
6. Fonte dei dati
In relazione alla fonte dei dati da utilizzare per la compilazione della Gir occorre distinguere i casi nei quali una o più giurisdizioni hanno diritti di imposizione sulle entità del gruppo.
In particolare:
- più Paesi con diritti di imposizione: la Gir deve essere compilata sulla base delle regole Ocse e del relativo Commentario, segnalando eventuali divergenze tra le regole Ocse e la normativa sull’imposizione integrativa adottata dai Paesi con diritti d’imposizione;
- un solo Paese con diritti di imposizione: la Gir deve essere compilata secondo la normativa interna del Paese che ha tali diritti. Questa situazione riguarda sia i gruppi nazionali, sia le imprese localizzate in Italia o in un Paese che abbia adottato una Qdmtt Safe Harbour quando non trova applicazione la c.d. Switch-off Rule, corrispondente alle eccezioni previste all’articolo 34, comma 5, decreto legislativo.
7. Differenze con il modello dichiarativo fiscale
La Gir e la dichiarazione fiscale sono due adempimenti distinti, con funzioni e contenuti diversi:
- la Gir è una dichiarazione informativa che riepiloga i dati, le informazioni e i calcoli necessari all’Amministrazione finanziaria per valutare la corretta applicazione della TuT;
- la dichiarazione fiscale (introdotta dal decreto ministeriale 7 novembre 2025, ma il cui modello è ancora da approvare con apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate) rappresenta invece la dichiarazione con la quale si comunicherà e si verserà la TuT.


