Il recente orientamento della Corte di Cassazione, che riduce la certificazione a mero elemento probatorio, contrasta con la giurisprudenza sull’imposta di registro, in cui tipicità e forma impediscono riqualificazioni extratestuali. Tale impostazione si discosta anche dal rafforzamento delle garanzie procedurali sull’abuso del diritto (Cassazione n. 10705/2025), estese anche ai casi atipici. L’incertezza per gli operatori cresce ulteriormente in ragione di pronunce di merito (Cgt Forlì n. 70/2025) che confermano l’orientamento più rigoroso, mentre la riforma fiscale (legge 111/2023) mira a rafforzare certezza e legittimo affidamento. Il contributo evidenzia tale incoerenza e propone di ricondurre la contestazione fiscale sugli appalti certificati a due percorsi tipizzati: l’impugnazione davanti al giudice del lavoro o la procedura di abuso del diritto ex articolo 10 bis Statuto del Contribuente, al fine di bilanciare esigenze erariali e tutela dei contribuenti.
La funzione promozionale e di effettività della certificazione
La certificazione dei contratti, prevista dal Dlgs n. 276/2003, ha come scopo principale quello di garantire certezza e stabilità giuridica non solo tra le parti, ma anche nei confronti di terzi e autorità pubbliche.
L’articolo 79 del decreto sancisce l’efficacia erga omnes delle decisioni dell’organo di certificazione, che può essere messa in discussione...
Argomenti
I punti chiave
- La funzione promozionale e di effettività della certificazione
- Analisi critica dell’attuale indirizzo della Cassazione
- Limiti al potere di riqualificazione secondo la Corte di Giustizia Ue
- La lezione del Giudice delle leggi sull’imposta di registro: un principio di portata generale?
- La prima via maestra: l’impugnazione della certificazione
- Un criterio alternativo : la contestazione per abuso del diritto
- In conclusione
Cedolare su affitti lunghi e brevi, guida alla scelta più conveniente
di Alessandro Mattavelli


