Adempimenti

Il prezzo all’importazione si determina con il forfait anche per gli intangibili

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Valore in dogana determinabile a forfait per riconoscere il prezzo dichiarato all’importazione, anche nei casi in cui intervengano elementi o variazioni di costi successivi alle operazioni di sdoganamento. La circolare 5/D/2017 interviene e rinnova la propria precedente prassi per disciplinare il processo di dichiarazione del valore in dogana, tenendo debitamente conto del nuovo quadro normativo unionale recato dal regolamento Ue 952/13 (Codice doganale Ue).

Accade spesso, infatti, che il valore doganale delle merci non possa essere determinato, in tutto o in parte, in quanto la base primaria del valore di transazione, ovvero alcuni dei costi comunque rilevanti in dogana, si formano in momenti successivi alle operazioni doganali. È il caso tipico, tra gli altri, delle rettifiche di transfer pricing, oppure delle royalties o degli altri elementi intangibles che sono calcolati dopo le operazioni doganali; si pensi ai contratti di licenza con fee calcolate sul venduto, agli stampi da valorizzare con riferimento a più prodotti ed operazioni o, ancora, agli aggiustamenti di prezzo che, periodicamente, le multinazionali pongono in essere.

In tutti questi casi si pone dunque il problema della dichiarazione doganale delle merci, per la Dogana risolvibile secondo due modalità operative. Anzitutto, la dichiarazione incompleta, che permette di “chiudere” le operazioni in momenti successivi, determinando periodicamente, e tuttavia bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione.

In secondo luogo, anche per ovviare alle difficoltà operative della dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, è utilizzabile lo strumento ex articolo 73 del Codice, attraverso il quale, «nel riconoscimento dell’arm’s length principle e dell’analisi di comparabilità ad esso sottesa», è possibile operare una forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore, ma anche la sua stessa base primaria costituita dal valore di transazione .

La dichiarazione incompleta rimane, invece, strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’export, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond Iva, sebbene in questi casi sarebbe opportuno prevedere strumenti di rettifica cumulativi.

Ad ogni modo, la circolare 5/D/17 presenta tutti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per avere accesso alle procedure di forfettizzazione del valore, standardizzandone dei moduli di istanza. Da ultimo, poi, il documento interviene su temi cruciali in materia di valore, illustrando i contenuti normativi del Codice in materia di fissazione del prezzo doganale in caso di legami societari, di utilizzo del regime del deposito quale hub privilegiato (anche per il commercio elettronico), oltre che di verifiche e controlli speciali sul valore.

Agenzia delle Dogane, circolare 5/D/2017

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