Immobilizzazioni, valori lordi nello stato patrimoniale
L’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva vieta agli Stati Ue di imporre alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto disposto o consentito dalla direttiva stessa: si tratta di una norma dettata nella considerazione che la maggior parte delle imprese europee è costituita da società di piccole dimensioni.
Tuttavia, le novità introdotte dal decreto 139 introducono alcune novità che comportano i conseguenti cambiamenti anche nelle procedure contabili.
Per esempio, con riferimento agli schemi di bilancio, la novità più rilevante dello
Pertanto la
Le altre modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono la conseguenza di alcune nuove disposizioni: in particolare, per il primo, iscrizione delle azioni proprie nella riserva negativa di patrimonio netto e, per il secondo, eliminazione della parte straordinaria e, con riferimento all’area finanziaria, integrazione delle voci che possono essere raggruppate.
L’intento di semplificazione della direttiva ha comportato l’esclusione delle piccole imprese dalla redazione del rendiconto finanziario e dall’applicazione della valutazione di crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato che il nostro Paese non poteva estendere oltre i bilanci in forma completa.
Invece, le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata devono rispettare le disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati. Si tratta di un obbligo condivisibile, che porta ad una naturale conseguenza: utilizzo dei derivati se l’impresa è in grado di governarli, abbandono in caso contrario.
Tornando alla nota integrativa, sono confermate alcune informazioni, in particolare relative a criteri di valutazione, debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo (rimanenze, immobilizzazioni), operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio.
Per le operazioni con parti correlate è confermato che l’informativa è limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti, gli organi di amministrazione e controllo e le imprese partecipate, mentre per gli accordi fuori bilancio è possibile omettere le indicazioni su effetti patrimoniali, finanziari ed economici.
In alcuni casi l’obbligo d’informativa, rispetto alla situazione precedente, aumenta: è il caso degli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali che devono essere illustrati, anche a causa dell’abrogazione della parte straordinaria del conto economico. Fino al 2015 l’articolo 2435-bis C.c. non prevedeva l’illustrazione nella nota integrativa di proventi e oneri straordinari. Così per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che devono essere descritti nella nota integrativa: in precedenza l’illustrazione era prevista nella relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio che, generalmente, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non presentano alle condizioni previste dall’articolo 2435-bis che restano immutate.
Obbligo d’informativa, poi, anche per impegni, garanzie e passività potenziali.
L’articolo 2435-bis prevede l’applicazione di alcune norme di carattere generale contenute negli articoli 2423 e 2423-ter, nonché di alcune disposizioni contenute negli articoli 2424 e 2426.
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di Alessandro Mattavelli