Impresa sociale, sindaci con compiti estesi
Requisiti più stringenti per il controllo interno delle imprese sociali. Nel quadro della riforma del Terzo settore, la nuova disciplina del Dlgs 112/2017 ha previsto un rafforzamento dei sistemi di vigilanza, al fine di assicurare il carattere no profit e il perseguimento delle finalità di interesse generale di queste particolari imprese.
La novità di maggior rilievo è l'obbligo di nomina per tutte le imprese sociali di uno o più sindaci, a prescindere dalla situazione patrimoniale, dai ricavi o dal numero di dipendenti (la nomina era prima obbligatoria per le imprese che superavano due dei limiti dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà). In ogni caso l'impresa sociale deve attenersi, come in passato, alle eventuali regole più restrittive previste per la sua forma giuridica. Così, ad esempio, l'organo di controllo di un'impresa sociale costituita in forma di società per azioni dovrà essere composto da tre o da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. Il superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati dal citato articolo 2435-bis continua comunque a rilevare ai fini dell'obbligo di sottoporsi alla revisione legale esercitata da un soggetto iscritto nell'apposito registro (revisore legale o società di revisione) o dagli stessi sindaci, se ovviamente iscritti nel registro.
All'introduzione dell'obbligo generalizzato di istituire l'organo di controllo si accompagna una definizione più puntuale dei requisiti dei suoi componenti, con un rimando espresso alle norme del Codice civile sul collegio sindacale. I membri dell'organo di controllo, pertanto, devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile (revisori iscritti nell'apposito registro o in specifici albi professionali; professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche). Si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall'articolo 2399 del Codice civile: non possono dunque assumere la carica di sindaco il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, né coloro che sono legati all'impresa da rapporti di natura patrimoniale che possano comprometterne l'indipendenza.
Considerato l’ambito di attività di queste imprese, in aggiunta ai compiti di vigilanza propri della normativa civilistica, l'organo di controllo dovrà esercitare una specifica attività di monitoraggio sull'effettivo perseguimento degli scopi di interesse generale, quindi delle finalità sociali, controllando lo svolgimento in via stabile e principale di attività di interesse generale, l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili (salvo i limiti previsti dall'articolo 3 del Dlgs 112/2017). L'attività di vigilanza dovrà estendersi, inoltre, alle norme sul coinvolgimento di lavoratori, utenti e stakeholder e il trattamento di lavoratori e volontari impiegati.
Gli enti che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale in base al Dlgs 155/2006 dovranno adeguare gli statuti alle nuove disposizioni, prevedendo, in sua assenza, la nomina dell'organo di controllo (con le modifiche che dovrebbero essere introdotte dal decreto correttivo al Dlgs 112/2017, entro il 20 gennaio 2019).
Non dovranno invece allinearsi ai nuovi parametri le cooperative sociali (imprese sociali “di diritto”), che applicano le norme in materia di impresa sociale «in quanto compatibili» (articolo 1, comma 4, Dlgs 112/2017). Questi enti, come evidenziato anche dalla nota direttoriale del ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018, continueranno infatti ad applicare l'articolo 2543 del Codice civile, che impone la nomina dei sindaci al superamento di limiti di cui all'articolo 2477 del Codice civile o in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi.