Imprese, i margini per il cumulo dei crediti d’imposta
Il cumulo delle agevolazioni Zes unica e Transizione 5.0 non deve superare le spese effettivamente sostenute per i beni agevolati
Il credito d’imposta Zes unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 per espressa previsione dell’articolo 38 comma 18 del Dl 19/2024, come modificato dall’articolo 1, comma 427 della legge 207/2024. In particolare, il Mimit ha evidenziato che «il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto ...