No all’ecobonus per la sostituzione dei termoconvettori dell’ufficio
La detrazione per il risparmio energetico per gli edifici non residenziali si applica solo in presenza di interventi sull’intero impianto termico centralizzato o autonomo
La risposta è negativa. La sostituzione dei soli termoconvettori all’interno di un ufficio (categoria catastale A/10) non consente di fruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica (cosiddetto ecobonus articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022, articolo 14, Decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, si veda anche la guida all'ecobonus su www.agenziaentrate.it, articolo 1, comma 55, legge 207/2024).
La detrazione per il risparmio...