Impugnabilità limitata per la delibera di revoca dell’amministratore
L’amministratore di una società può chiedere l’annullamento della revoca dell’incarico solo in caso di violazione delle norme relative alla procedura per la formazione delle delibere assembleari. In ogni caso, se l’amministrazione è attribuita a un Cda, la legittimazione a impugnare la delibera spetta all’organo collegiale e non al consigliere revocato. È quanto emerge da un’ordinanza del 12 dicembre del tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa.
Con delibera del maggio 2017 l’assemblea dei soci di una cooperativa aveva revocato dalla carica un componente del consiglio di amministrazione. L’interessato ha allora chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo che la questione non era all’ordine del giorno della seduta. L’attore ha inoltre domandato la sospensione della delibera in attesa della decisione di merito, affermando il rischio di un pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale.
La cooperativa ha dedotto che la delibera non poteva essere sospesa in quanto autoesecutiva e che, comunque, il proprio statuto ammetteva la revoca dei componenti del Cda in ogni momento. Nel respingere l’istanza di sospensione, il giudice afferma che, in caso di revoca dalla carica, per l’ex amministratore è prevista solo una tutela risarcitoria: infatti, in base all’articolo 2383, comma 3 del Codice civile, gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo («anche se nominati nell’atto costitutivo») e hanno diritto unicamente al risarcimento dei danni se la decisione non ha una giusta causa.
Tuttavia - si legge nell’ordinanza -, l’amministratore revocato può impugnare la delibera «qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta»; quando, cioè, non è stata rispettata la procedura per la corretta formazione delle decisioni assembleari.
Infatti, in questi casi l’amministratore non tutela un proprio interesse, ma agisce a garanzia della legalità societaria, il che determina la sua legittimazione a impugnare anche se la decisione invalida sia stata approvata dai soci all’unanimità. In ogni caso - precisa il tribunale -, «in presenza di un organo gestorio collegiale, una tale legittimazione compete al consiglio di amministrazione e non al singolo amministratore».
In base a queste premesse, il giudice ha quindi escluso la legittimazione dell’ex amministratore a impugnare la delibera, spettando la relativa facoltà al Cda della cooperativa e «non avendo l’amministratore un diritto soggettivo alla permanenza nella sua carica».
Con ordinanza del 4 aprile la decisione è stata confermata dal tribunale collegiale di Roma, davanti al quale ha presentato reclamo l’ex membro del consiglio di amministrazione. I giudici di seconda istanza, infatti, hanno ribadito che l’impugnazione della revoca è ammessa solo per «meri profili formali e procedurali» e che, comunque, la relativa legittimazione spetta «solo al Cda e non al singolo membro».