Indagini finanziarie, per la GdF nuove regole sui prelievi con impatto retroattivo
Nell’ambito delle procedure fallimentari non possono essere richieste indagini finanziarie ai reparti della Guardia di Finanza. Le nuove norme in tema di
Nell ambito delle procedure fallimentari i reparti della GdF anche se richieste dal giudice delegato o dal curatore fallimentare non possono svolgere indagini finanziarie nei confronti del soggetto fallito o dei terzi.
Tali indagini, infatti, sono esperibili soltanto in presenza di un’espressa disposizione normativa e con riferimento alle procedure concorsuali non esiste alcuna specifica potestà in tal senso. Il giudice delegato investito della procedura non dispone, così, del potere di richiedere ai reparti l’attivazione delle indagini finanziarie, tanto meno è possibile estendere i poteri previsti dall’ordinamento fiscale, poiché si tratta di questioni estranee alla normativa fallimentare. Nella direttiva è stato così precisato che in caso di richieste simili i reparti destinatari dovranno comunicare che la GdF non può fornire alcun riscontro ostandovi la mancanza di un’espressa previsione normativa.
L’altra direttiva del comando generale illustra invece le novità fiscali introdotte con il decreto di fine anno e, in particolare affronta anche le modifiche intervenute in tema di accertamenti fiscali fondati sulle indagini finanziarie.
L’articolo 32 del Dpr 600/1973, così come riformato dal Dl 193/2016, ha innanzitutto eliminato la presunzione relativa di maggiori compensi in relazione ai prelevamenti non giustificati da parte di professionisti. Tale presunzione però continuerà ad operare nei confronti dei titolari di reddito di impresa così come i versamenti non giustificati continueranno a presumersi maggiori redditi per la generalità dei contribuenti. Il decreto fiscale ha poi introdotto delle “franchigie” e più precisamente che costituiscono presunzione relativa “in automatico” i
a) eccedenti la soglia giornaliera di 1.000 euro seppur inferiore a 5mila euro mensile;
b) inferiori a 1.000 euro giornalieri ma che nel complesso superino la soglia mensile di 5mila euro.
Un aspetto particolarmente rilevante riferito nella direttiva riguarda la decorrenza di questa nuova disposizione: è precisato che trattandosi di una norma di natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie ha carattere retroattivo.
Va segnalato che l’agenzia delle Entrate ( circolare 8/E/2017 ) ha ritenuto invece che le nuove “franchigie” hanno vigenza solo a decorrere dall’entrata in vigore della norma (3 dicembre 2016). Occorrerà così un intervento chiarificatore da parte della giurisprudenza.