Contabilità

Insindacabili le scelte ammesse dalla legge

di Giulio Andreani e Gianfranco Ferranti

Il potere di censurare le poste di bilancio con l’avviso di accertamento è stato sancito nel corso degli anni, oltre che dal Fisco, dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ministero delle Finanze aveva inizialmente affermato, nella circolare 73 del 1994, che «se, successivamente all’approvazione, il bilancio viene riconosciuto falso in sede giudiziaria e dalla declaratoria del giudice emerge materia imponibile non si può escludere un'azione accertatrice di detto maggior reddito». Sembrava, pertanto, necessaria la preventiva impugnazione del bilancio.

L’indirizzo è stato poi superato dalla circolare 137 del 1997, in cui si afferma, rispetto ai dati contabili presi a base per la determinare i ricavi presunti e il reddito minimo delle società non operative, che si può rettificare ai fini fiscali la classificazione operata in sede civilistica. Il principio è stato ribadito nella circolare 7/E del 2011, per le spese pluriennali non capitalizzabili dai soggetti IAS-adopter.

La possibilità delle Entrate di sindacare la correttezza civilistica e contabile delle componenti del bilancio per determinare il reddito d’impresa è stata sancita anche dalla Suprema corte nelle sentenze:

- 25969 del 20 novembre 2013, in base alla quale il Fisco può svolgere una verifica sull’allocazione di alcune poste e «tale verifica può essere attuata con lo strumento dell’accertamento» senza impugnare il bilancio in sede civile;

- 26824 del 18 dicembre 2014, in cui è stato chiarito che gli uffici non sono vincolati «al criterio di redazione del bilancio utilizzato dalla società, quand’anche lo stesso sia avallato dal collegio sindacale e dalla società di revisione e il bilancio non sia stato contestato dal curatore fallimentare»: la verifica dell’attendibilità delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione rientra nei normali poteri del Fisco.

Ci sono però dei limiti. L’ufficio non può censurare la scelta dell’impresa ove i principi contabili o – al di fuori del perimetro entro cui questi rilevano – il Codice civile consentano l’adozione di più criteri. E ciò nemmeno se, grazie a tale scelta, il contribuente ha un vantaggio fiscale.Il sindacato del Fisco è, invece, legittimo quando il legislatore ha introdotto, per l’applicazione di regole concernenti stime, norme che fanno riferimento a criteri matematici: ad esempio, quelle relative alle quote di ammortamento dei beni e alla svalutazione dei crediti annualmente deducibili. Si tratta, infatti, di limiti massimi alla deduzione e non di forfetizzazioni.

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